Dichiarazione fraudolenta con fatture false: l’oggetto

Qual è l’oggetto di repressione penale nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti?

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Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 36333 del 20-06-2024

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Indice

1. La questione: insussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per carenza dell’elemento oggettivo


La Corte di Appello di Messina, in riforma di una sentenza di assoluzione del Tribunale di Messina, dichiarava la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, e lo condannava alla pena di un anno e nove mesi di reclusione.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla affermazione di colpevolezza in difetto di un completo e corretto esame di tutte le risultanze istruttorie disponibili; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta natura fittizia delle operazioni indicate nelle fatture ritenute mendaci, e, conseguentemente, all’affermazione di responsabilità, in difetto di un corretto esame delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di appello. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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Codice penale e di procedura penale e norme complementari

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva i motivi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati quegli orientamenti nomofilattici secondo i quali, da un lato, nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, e proprio per questa ragione è configurabile la fattispecie di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell’ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l’operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nell’ipotesi di sovrafatturazione “qualitativa” (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti) (così Sez. 3, n. 1996 del 25/10/2007, ma anche Sez. 3, n. 26520 del 14/03/2024), dall’altro, integra sempre questo reato l’utilizzazione di una fattura emessa a fronte del pagamento anticipato di prestazioni di servizi poi successivamente non eseguite, senza l’evidenziazione del venir meno dell’operazione imponibile prima di presentare la dichiarazione, effettuando la relativa variazione ai sensi dell’art. 26 D.P.R. n. 633 del 1972 (Sez, 3, n. 37848 del 29/03/2017).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, la motivazione addotta dalla Corte territoriale era conforme a codesti principi di diritto.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito qual è l’oggetto di repressione penale nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo, che, posto che nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, è punibile qualsiasi divergenza tra la realtà commerciale e la documentazione, va da sé che la fattispecie prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 si applica sia per operazioni inesistenti (mai avvenute), sia per operazioni parzialmente inesistenti (quantità inferiori rispetto a quelle fatturate), sia per sovrafatturazione qualitativa (prezzo più alto rispetto ai beni o servizi effettivamente forniti).
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba verificare quando sia configurabile siffatto illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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