Nel caso di sentenza di applicazione concordata della pena, è possibile ricorrere in Cassazione lamentando la mancata verifica dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: mancanza e manifesta illogicità della motivazione per mancata verifica dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento
Il Tribunale di Foggia, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, applicava all’imputato, in relazione ai fatti di ricettazione a lui ascritti, la pena concordata di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 600 di multa, con la pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità;
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per quanto riguarda la responsabilità dell’imputato. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, posto che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita espressamente l’impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate, non è consentito ricorrere in Cassazione lamentando la mancata verifica dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.[1] (cfr., Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, nel caso di sentenza di applicazione concordata della pena, è possibile ricorrere in Cassazione, lamentando la mancata verifica dell’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, fermo restando che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena ai casi specifici indicati, si deve escludere che sia possibile ricorrere in Cassazione per la mancata verifica di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen..
Pertanto, ove si verifichi una situazione di questo genere, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, ricorrere per Cassazione, contestando siffatta mancata verifica.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”.
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