Affidamento in prova al servizio sociale: necessaria stabile residenza?

Rigetto della richiesta di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza.

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È legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 37382 del 21-06-2024

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Indice

1. La questione: rilevanza di una residenza stabile ai fini dell’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale


Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona respingeva talune domande tese ad ottenere le misure alternative della detenzione domiciliare o dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, secondo il ricorrente, non erano state fatte verifiche su una ipotesi di sistemazione alloggiativa indicata dal difensore dopo l’udienza camerale. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di misure alternative alla detenzione, è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il
condannato, necessario all’espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo che l’art. 47, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, demanda al servizio medesimo (tra le molte, Sez. I n. 27347 del 17.5.2019).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, in materia di misure alternative alla detenzione, è legittimo respingere la richiesta di un condannato per l’affidamento in prova al servizio sociale a causa della mancanza di una stabile residenza, poiché questa impedisce il necessario contatto diretto con il servizio sociale, essenziale per supporto e controllo, come richiesto dall’art. 47, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Pertanto, ove si verifichi una situazione di questo genere, è sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, chiedere di accedere a siffatta misura alternativa alla detenzione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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