Nullità della dichiarazione di assenza per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. e nullità dichiarazione d’assenza
La Corte di Appello di Cagliari confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusone ed E. 516,00 di multa per il reato di ricettazione di un assegno.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 420-ter dello stesso codice, con la conseguente nullità della sentenza impugnata a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l’assenza dell’imputato nonostante egli fosse detenuto per altra causa nella Casa circondariale di Sassari e benché tale circostanza fosse nota a questi giudici di seconde cure, così da integrare un’ipotesi di legittimo impedimento dello stesso imputato la quale, in assenza di una sua rinuncia a comparire, ne avrebbe imposto la traduzione (o la predisposizione di mezzi di collegamento audiovisivo). Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la nullità della dichiarazione di assenza (ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 42657 del 11/10/2023) rende invalidi, ai sensi dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., gli atti successivi alla stessa dichiarazione, compresa la sentenza che ha concluso il giudizio di appello.
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta la nullità della dichiarazione di assenza [1].
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo, che, la nullità della dichiarazione di assenza comporta l’invalidità degli atti successivi secondo quanto stabilito dall’art. 185, comma 1, del codice di procedura penale [2], “ivi compreso il provvedimento conclusivo del giudizio” [3].
Pertanto, tale provvedimento deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere quali conseguenze discendono da siffatta nullità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] A tal proposito l’art. 420-bis cod. proc. pen. dispone quanto segue: “1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza: a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto; b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere. 2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. 3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore. 5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 6. L’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte. 7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e provvede ai sensi del comma 5”.
[2] Ai sensi del quale: “La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo”.
[3] Cass. pen., sez. I, 11/10/2023, n. 42657.
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