Dichiarazione di assenza: cosa comporta la nullità?

Nullità della dichiarazione di assenza per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. Commento a sentenza.

Scarica PDF Stampa Allegati

Nullità della dichiarazione di assenza per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 37398 del 18-09-2024

sentenza-commentata-art.-4-2024-11-04T103202.801.pdf 117 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: violazione e/o erronea applicazione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. e nullità dichiarazione d’assenza


La Corte di Appello di Cagliari confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusone ed E. 516,00 di multa per il reato di ricettazione di un assegno.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo la violazione e/o l’erronea applicazione dell’art. 420-ter dello stesso codice, con la conseguente nullità della sentenza impugnata a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l’assenza dell’imputato nonostante egli fosse detenuto per altra causa nella Casa circondariale di Sassari e benché tale circostanza fosse nota a questi giudici di seconde cure, così da integrare un’ipotesi di legittimo impedimento dello stesso imputato la quale, in assenza di una sua rinuncia a comparire, ne avrebbe imposto la traduzione (o la predisposizione di mezzi di collegamento audiovisivo). Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO

Codice penale e di procedura penale e norme complementari

Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Paolo Emilio De Simone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la nullità della dichiarazione di assenza (ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 42657 del 11/10/2023) rende invalidi, ai sensi dell’art. 185, comma 1, cod. proc. pen., gli atti successivi alla stessa dichiarazione, compresa la sentenza che ha concluso il giudizio di appello.

Potrebbero interessarti anche:

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta la nullità della dichiarazione di assenza [1].
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo, che, la nullità della dichiarazione di assenza comporta l’invalidità degli atti successivi secondo quanto stabilito dall’art. 185, comma 1, del codice di procedura penale [2], “ivi compreso il provvedimento conclusivo del giudizio” [3].
Pertanto, tale provvedimento deve essere preso nella dovuta considerazione per comprendere quali conseguenze discendono da siffatta nullità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] A tal proposito l’art. 420-bis cod. proc. pen. dispone quanto segue: “1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza: a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto; b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere. 2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. 3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore. 5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 6. L’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte. 7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e provvede ai sensi del comma 5”.
[2] Ai sensi del quale: “La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo”.
[3] Cass. pen., sez. I, 11/10/2023, n. 42657.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento