Con la sentenza n. 28274 del 2024, la Sezione Lavoro conferma l’autonomia della figura dell’avvocato anche in presenza di una collaborazione continuativa e stabile con uno studio legale. Nessun automatismo, dunque, nella trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato.
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Indice
1. La vicenda processuale
La vicenda nasce dalla richiesta di una professionista che, dopo anni di collaborazione con uno studio legale, ha chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo. Dopo un primo rigetto della domanda da parte della Corte d’Appello di Milano, l’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione, puntando su una presunta “subordinazione attenuata”.
2. Autonomia della professione forense
La Sezione Lavoro ha confermato la natura autonoma del rapporto di lavoro. Nel richiamare i principi di diritto, i giudici hanno evidenziato come la professione forense sia disciplinata dalla normativa speciale che ne esclude la subordinazione, ribadendo il ruolo centrale offerto dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 e dell’art. 18 della L. 247 del 2012. Entrambe le norme coinvolte sanciscono l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e il lavoro subordinato. La Corte di Cassazione ha dunque sottolineato che la libertà professionale di un avvocato rappresenta un requisito imprescindibile e che come tale non può essere risolto nel rapporto di dipendenza.
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Volume consigliato
Il lavoro subordinato
Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.
A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023
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3. Le professioni intellettuali restano escluse dalle collaborazioni etero-organizzate
La sentenza si sofferma poi sull’ambito di applicazione del D.lgs. n. 276 del 2003 e del D.lgs. n. 81/2015 che regolano le collaborazioni coordinate e continuative nonché le collaborazioni etero-organizzate. Secondo i giudici della Sezione Lavoro, la ricorrente non poteva in alcun modo essere inquadrata come collaboratrice etero-organizzata. La professione forense infatti mantiene una caratteristica intrinsecamente autonoma.
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4. Infondatezza della Q.L.C.
I giudici di legittimità hanno anche respinto i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente. Quest’ultima, in particolare, aveva sostenuto che l’esclusione dalle professioni intellettuali dalle tutele riservate ai lavoratori subordinati fosse in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3, 4 e 35 Cost. La Sez. Lav., richiamando le precedenti pronunce della Corte Costituzionale, sottolinea come l’incompatibilità tra la professione forense e il lavoro subordinato non violi i principi di uguaglianza, ma al contrario tutela l’indipendenza dell’esercizio professionale.
5. Conclusioni
La pronuncia segna un punto fermo per la gestione delle collaborazioni negli studi legali: una collaborazione continuativa con uno studio non implica, di per sé, un rapporto subordinato. La Cassazione afferma che l’avvocato, anche se inserito stabilmente in una struttura organizzativa complessa, mantiene la propria autonomia e libertà organizzativa, elementi distintivi che lo differenziano dal lavoratore subordinato.
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