In tema di ricorso per Cassazione, quale annullamento ricorre nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità sul ricorso per Cassazione
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava un beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale della medesima città.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, chiedendone l’annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, i giudici di piazza Cavour – accogliendo il ricorso suesposto alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall’art. 674 cod. proc. pen., si deve osservare quanto stabilito dall’art. 666 cod. proc. pen. (tra le molte: Sez. 3 n. 1439 del 16/12/2005; Sez. 1 n. 20290 del 06/05/2008) – annullavano il provvedimento impugnato con rinvio in virtù di quell’approdo ermeneutico secondo il quale, in tema di ricorso per Cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b)[1] e 604, comma 4, cod. proc. pen.[2] che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.[3] (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, in cui, nel procedimento di sorveglianza, era stata dichiarata l’inammissibilità de plano dell’istanza del detenuto di ammissione alla semilibertà in violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale annullamento ricorre, in tema di ricorso per Cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo, che, nei ricorsi per Cassazione, se il provvedimento impugnato è affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, si dispone l’annullamento con rinvio, essendo ciò previsto dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, del codice di procedura penale, in caso di accertamento di una causa di nullità ex art. 179 (sempre di codesto codice di rito).
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si deve appurare che tipo di annullamento consegue ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622: (…) b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, commi 1 e 4, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado”.
[2] Secondo cui: “Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado”.
[3] Per il quale: “1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge”.
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