Come è noto deve qualificarsi nulla la delibera dell’assemblea condominiale priva degli elementi essenziali, la delibera con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), la delibera con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, quella che incide sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, quella comunque invalida in relazione all’oggetto; devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio
Indice
1. Delibera nulla e annullabile
La tradizionale distinzione tra delibere nulle e annullabili sottende una serie di rilevanti differenze in ordine ai termini di impugnazione e alla natura e agli effetti della sentenza.
L’articolo 1137 c.c. disciplina l’impugnazione delle delibere approvate dell’assemblea di condominio e, dopo avere stabilito che le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini, dispone che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni.
Il termine decadenziale di cui all’art. 1137 c.c. vale infatti soltanto per l’impugnazione dei vizi di annullabilità, mentre la nullità della deliberazione può essere validamente contestata anche oltre i trenta giorni di legge.
Alla luce di quanto sopra può affermarsi che il condomino, dissenziente e presente, che non ha impugnato la delibera assembleare nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data della delibera, non può più impugnarla, ancorché un altro condomino, assente e contrario, sia ancora nei termini di impugnazione che decorrono dalla data di ricezione del verbale. Il condomino decaduto può ancora reagire nei confronti della delibera che ritiene illegittima? La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio
Manuale di sopravvivenza in condominio
La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.
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2. Intervento adesivo autonomo del condomino
È altresì possibile intervenire a sostegno delle ragioni di una delle parti processuali, sempreché ve ne sia interesse. L’art. 105 c.p.c. consente a un soggetto, originariamente estraneo alla causa, di prendere parte ad essa intervenendovi volontariamente, se ritiene che da quella decisione possano essere lesi i propri diritti. Si parla di intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) quando chi interviene faccia valere un proprio diritto nei confronti solo di alcune parti. La sua posizione, dunque, coincide con quella di altre parti già presenti nel processo, contrapponendosi ad altre. In un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell’art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo, con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un’acquiescenza alla sentenza ad opera del condomino attore originario ma solo se non decaduto dalla possibilità di impugnare la delibera: questa soluzione non è utile, quindi, per il condomino, dissenziente e presente, che non ha impugnato la delibera assembleare nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data della decisione assembleare.
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3. Intervento adesivo dipendente
L’intervento adesivo dipendente riguarda un terzo che interviene nel processo avendo interesse alla vittoria di una delle parti. Egli, pertanto, acquisisce la qualità di parte, ma vede i propri poteri processuali limitati dal perimetro delle domande ed eccezioni svolte dall’adiuvato, con la conseguenza che non può compiere atti di disposizione del diritto, né tantomeno atti di impulso per fare proseguire il processo in caso di rinuncia delle parti principali, né può proporre eventuale impugnazione avverso la sentenza sfavorevole. Il condominio decaduto dalla possibilità di impugnare la delibera potrà presentare proprio un intervento adesivo dipendente per sostenere l’impugnazione della decisione assembleare di altro condomino e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, ma, come detto, non avrà la possibilità di proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condomino impugnante (Cass. civ., sez. II, 04/02/2021, n. 2636). Si ricorda che si parla di intervento adesivo dipendente anche quando un condomino interviene in un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, ai sensi dell’art. 1137 c.c., da altri condomini a favore del condominio, e cioè per sostenere la validità della delibera impugnata: in tal caso i poteri dell’intervenuto sono poi limitati all’espletamento di un’attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata. In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l’interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale.
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