Tenuità del fatto e responsabilità amministrativa degli enti: connubio possibile? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: la riconoscibilità della particolare tenuità del fatto in materia di responsabilità amministrativa degli enti
Il Tribunale di Sassari assolveva, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, un imputato accusato di avere commesso il reato di cui all’art. 256, commi 1 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto al giudizio di responsabilità dell’ente, così corre contestato nell’imputazione, rilevandosi che, prima di riconoscere la particolare tenuità del fatto, il Tribunale avrebbe dovuto argomentare in merito alla sussistenza del reato presupposto dell’illecito amministrativo ascritto alla società. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto (Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019) atteso che tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non si applica alla responsabilità amministrativa degli enti, e questo perché, esistendo una differenza tra la responsabilità penale delle persone fisiche e quella autonoma degli enti, anche se l’agente beneficia della causa di esclusione, l’ente deve comunque affrontare un autonomo accertamento della propria responsabilità amministrativa.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta sia stata invece riconosciuta codesta causa di non punibilità in una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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