Cosa comporta l’omessa notifica al difensore dell’avviso dell’udienza di riesame? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: omessa notifica di fissazione dell’udienza camerale davanti al Tribunale del riesame al difensore e alla parte
Il Tribunale di Napoli, in funzione cautelare, rigettava un’istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’indagato ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge processuale in relazione all’art. 179 cod. proc. pen. e 324 comma 6 cod. proc. pen., stante l’omesso avviso di fissazione dell’udienza camerale davanti al Tribunale del riesame al difensore e alla parte. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato l’orientamento nomofilattico secondo cui l’omessa notifica al difensore dell’avviso dell’udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga all’ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, e comporta l’annullamento con rinvio dell’ordinanza stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020; Sez. 1, n. 4133 del 12/06/1997).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa comporta l’omessa notifica al difensore dell’avviso dell’udienza di riesame.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’omessa notifica al difensore dell’avviso dell’udienza di riesame comporta una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ed essa, se si estende all’ordinanza di riesame e, qualora sollevata tempestivamente, porta all’annullamento con rinvio dell’ordinanza stessa ma, tuttavia, non determina la perdita di efficacia della misura cautelare, che si verifica solo se il Tribunale del riesame non interviene entro il termine stabilito, e non nel caso in cui l’ordinanza venga annullata, ma emessa tempestivamente.
Questo provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se la misura cautelare possa ritenersi priva di effetti in seguito a tale omessa notifica.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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