Dopo aver analizzato l’istituto del distacco del lavoratore nel suo complesso nell’articolo Il distacco dei lavoratori alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, nel presente lavoro ci si sofferma sulla declinazione di tale strumento all’interno dei gruppi di imprese. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato
Indice
1. Le peculiarità del distacco nel gruppo di imprese
Il gruppo non trova una definizione compiuta nel Codice civile, che all’articolo 2497 si limita a disciplinare la responsabilità della società che, esercitando attività di direzione e coordinamento, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate e all’articolo 2359 offre la definizione delle società controllate stesse. Eppure, i gruppi di imprese hanno da tempo dimostrato di essere un modello di attività economica di successo specialmente nel mercato globale, che si caratterizza per la presenza di un vertice che coordina e dirige diverse società distinte[1].
All’interno di queste articolazioni societarie la movimentazione di personale infragruppo permette lo svolgimento di funzioni di controllo e coordinamento oppure scambio di conoscenze tecnico scientifiche, sino ad arrivare allo svolgimento di attività connesse alla crescita dell’intero gruppo. Il suo utilizzo crea, però, non pochi problemi interpretativi in sede di valutazione della validità del distacco e contribuisce a creare confusione sulla effettiva titolarità dei rapporti di lavoro all’interno dei gruppi.
Va premesso che non può ritenersi automaticamente sussistente l’interesse del datore di lavoro al distacco per il solo fatto che esso venga disposto tra imprese appartenenti al medesimo gruppo[2].
Ai fini del giudizio di legittimità, il rapporto di gruppo che lega distaccante e distaccatario costituisce unicamente un presupposto di fatto da considerare ai fini della valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, dell’interesse del datore di lavoro distaccante[3]. Tale interesse qualificato deve sussistere nel corso di tutta l’esecuzione della prestazione[4] ed il suo eventuale accertamento deve essere desunto, in concreto, da una approfondita valutazione di elementi oggettivi indicativi dell’effettiva realizzazione di un progetto comune[5].
Sul punto la giurisprudenza fornisce alcuni esempi paradigmatici. Nel caso di figure apicali delle società, l’accertamento del presupposto di legittimità è stato ricondotto all’interesse nel controllare, partecipare e sovraintendere all’attività della società collegata tramite il proprio dipendente di fiducia[6]. In un caso analogo, l’interesse del datore di lavoro al distacco di un proprio dirigente in una società di cui la distaccante è socia di minoranza, per diventarne amministratore delegato, è stato ravvisato nello svolgimento della stessa funzione dirigenziale, atteso il rilievo che tale funzione ha sia per il governo della società distaccataria sia per la società distaccante che di essa è proprietaria”[7].
Queste interpretazioni, particolarmente estensive sul distacco con finalità di controllo, hanno indotto parte della dottrina a parlare, in senso a-tecnico, di una “presunzione della sussistenza dell’interesse al distacco[8]. Tale orientamento, riportato alla situazione normativa attuale, potrebbe avere implicazioni rilevanti di seguito illustrate. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato
Il lavoro subordinato
Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.
A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023
50.40 €
2. La portata dell’interesse del distaccante all’interno del gruppo di imprese
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8068 del 21 aprile 2016[9] ha affermato che, in presenza di società collegate giuridicamente distinte, ciascuna componente del gruppo di imprese può essere titolare dell’interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di strutture produttive e organizzative comuni che risultino coerenti con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso, che possano essere finalizzati ad una convergenza di interessi economici e, nel caso specifico, in un risparmio sui costi di gestione.
La portata di questa pronunzia nei confronti dell’istituto del distacco va attentamente considerata.
Nel momento in cui la sussistenza dell’interesse venga verificata, non con riferimento alla specifica sfera dell’impresa distaccante, ma al gruppo nel suo complesso, si potrebbe sostenere che l’interesse del raggruppamento di cui il soggetto stesso è parte economicamente integrata, qualifichi e dimostri, senza bisogno di ulteriori indagini, l’interesse del distaccante proprio perché partecipa a tale raggruppamento. Sembrerebbe pertanto sufficiente per la Corte, ai fini della valutazione di legittimità, l’esistenza di un interesse di gruppo, tale per cui l’accertamento dell’interesse al distacco resterebbe assorbito dalla verifica della presenza di una strategia unitaria del gruppo[10].
Tale orientamento, come già esposto, sembra avere coerenza sistematica in presenza di figure professionali apicali, ma nella maggioranza dei casi essa risulta non conforme alla normativa vigente.
Da una lettura sistematicamente orientata della sentenza 8068/2016, non può evincersi, in nessun caso, l’esistenza di una presunzione: non si afferma, infatti, che la sussistenza di relazioni di gruppo faccia sorgere di per sé un interesse legittimante il distacco, poiché possono sussistere gruppi di imprese nei quali i rapporti tra le diverse società siano limitati al profilo proprietario o finanziario, rimanendo del tutto indipendenti le singole realtà imprenditoriali dal punto di vista organizzativo e produttivo. In tal caso, ad esempio, il distacco sarebbe solo legittimato nel caso in cui la società holding invii personale qualificato presso le società partecipate al fine di migliorarne la redditività e, per l’effetto, il valore delle partecipazioni della holding, restando esclusa ogni altra ipotesi.
Al contempo, laddove i gruppi societari perseguano una medesima strategia aziendale può ben risultare che l’interesse del distaccante al distacco corrisponda all’interesse del gruppo aziendale.
Ciò è evidente nel caso di società appartenenti ad una medesima filiera produttiva. Appare legittimo, infatti, il distacco di lavoratori da un operatore della grande distribuzione verso l’appaltatore proprietario dei mezzi di trasporto al fine di condividere le procedure logistiche e l’integrazione di filiera con oggettivo miglioramento della produttività di entrambe le società.
Lo stesso distacco non sarebbe valido laddove avvenisse per supplire l’assenza presso l’appaltatore di dipendenti in sciopero o in malattia. In tal caso, l’interesse predominante al distacco sarebbe solo quello del distaccatario appaltatore risultando, pertanto, illegittimo.
Lecito appare, inoltre, il caso in cui il distacco verso una partecipata avvenga al fine di formare il personale per acquisire ed implementare il know-how di quest’ultima all’interno della società distaccante.
Può arrivare a concludersi che, indipendentemente dalla coincidenza o meno con un interesse di gruppo, il distacco risulta legittimo laddove porti utilità concreta al distaccante.
Resta imprescindibile l’indagine sulla sussistenza, in ogni caso, dell’interesse del distaccante e, laddove necessario, sul progetto o la strategia unitaria di gruppo cui è agganciato l’interesse.
Al contempo non potrà mai giungersi a legittimare l’utilizzo del distacco per mere finalità̀ di circolazione della manodopera dall’una all’altra impresa del gruppo o che non sia finalizzato alla realizzazione di un progetto comune, ove sia concretamente rinvenibile un interesse per l’impresa distaccante non finalizzato unicamente al risparmio di costi dei lavoratori utilizzati[11].
L’interesse del distaccante, pertanto, potrà coesistere o coincidere con l’interesse del gruppo di cui fa parte ma dovrà sempre avere validità ed autonomia quando analizzato singolarmente.
Qualora non emerga un interesse specifico della società distaccante all’interno di un gruppo societario si dovrà ritenere che il distacco sia illegittimo, con gli effetti di cui all’art. 30, comma 4 bis, del d.lgs. n. 276/2003; oppure si dovrà dedurre inevitabilmente che la messa del lavoratore a disposizione del gruppo, in assenza di finalizzazione alla specifica attività produttiva della distaccante, costituisca indice di integrazione tra le imprese del gruppo analogo a quelli sui quali consolidata giurisprudenza ha costruito la fattispecie del centro unitario di imputazione del rapporto di lavoro[12], con ogni conseguenza in termini di trattamento del rapporto lavorativo.
In alternativa, il lavoratore potrebbe vedere imputato il rapporto di lavoro in capo a tutti i soggetti che condividono l’interesse al distacco in regime di codatorialità.
A queste stesse conclusioni si giunge limitando l’analisi al dato letterale dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 che, nel richiedere esplicitamente l’interesse del distaccante, non elenca eccezioni né presunzioni di sorta. D’altra parte, come si vedrà più innanzi, il legislatore quando ha voluto un automatismo dell’insorgenza dell’interesse ne ha fatto esplicita menzione. Non essendo stato ciò previsto anche per i gruppi societari, si dovrà necessariamente optare per una interpretazione strettamente letterale e sistematica dell’art. 30. In tale ambito va riportata anche la sentenza 8068/2016, che si ritiene condivisibile solo nella misura in cui, in caso di distacco infragruppo, il soggetto che si avvantaggi della prestazione lavorativa adempia comunque agli oneri di prova in ordine alla individuabilità di un effettivo interesse del distaccante a che la prestazione venga svolta presso il distaccatario, pur nell’ambito del più ampio interesse del raggruppamento di imprese del quale fa parte.
Potrebbero interessarti anche:
3. Distacco in presenza di un contratto di rete
Il requisito dell’interesse del distaccante non risulta più essere essenziale nel caso in cui il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un valido contratto di rete tra imprese [13].
Il legislatore è intervenuto in più occasioni[14] su tale istituto pur senza toccare il principio per cui in caso di distacco, unico caso previsto per legge, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete.
Il contratto di rete è lo strumento giuridico che consente alle imprese aggregate forme di collaborazione organizzata che si protraggono nel tempo per raggiungere uno scopo comune al fine di accrescere, sia singolarmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, pur senza perdere la propria soggettività giuridica.
Il concetto di aggregazione utile per comprendere il contratto di rete fa riferimento a realtà produttive nelle quali le aziende hanno tra loro rapporti di collaborazione o interdipendenza diversi ed ulteriori rispetto allo scambio delle prestazioni e dei beni.
Il contratto di rete introduce una presunzione assoluta di interesse dell’impresa retista al distacco di lavoratori presso un’altra impresa retista, ammettendone implicitamente la legittimità, facilitando lo sviluppo della collaborazione reciproca postulata da tale tipo di contratto.
Le imprese retiste hanno a disposizione due strumenti per la mobilità della forza lavoro nel mercato di rete, il distacco e la codatorialità, differentemente utilizzabili a seconda che le esigenze della circolazione di manodopera siano temporanee o durature. La distinzione fra le due forme di circolazione e la individuazione in concreto della temporaneità del distacco andranno valutate dalle stesse parti retiste, con un apprezzamento che dovrà ritenersi largamente discrezionale, secondo lo spirito della normativa che dà ampio spazio all’autonomia delle parti nella definizione del contratto di rete.
Aver stabilito l’automaticità del distacco nella rete, e quindi la non necessità per il distaccante di dare prova di un suo interesse specifico, rappresenta un incentivo alla mobilità del personale nell’ambito della rete.
Questo trattamento di favore si spiega per il carattere del contratto di rete, che serve a mettere in comune, in tutto o in parte, le attività d’impresa e per condividere l’impiego del proprio personale.
Il riferimento atecnico ad un’automaticità del sorgere dell’interesse del soggetto distaccante deve essere più esattamente ricondotto entro lo schema della presunzione assoluta, connesso al venire ad esistenza dell’interesse in virtù della funzionalità del contratto di rete di impresa, con il quale più imprenditori, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e di competitività, stabiliscono uno stretto rapporto di collaborazione nell’esercizio delle loro imprese.
Note
[1] Per una rassegna sistematica vedasi G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2. Diritto delle societa`, 2009
[2] Cfr. Cass. Civ., 23 aprile 2009, n. 9694, relativa al distacco di personale da parte di impresa in difficoltà economica presso una società collegata; Cass. Civ., 2 ottobre 2009, n. 21115, relativa invero a un caso di distacco tra società consorziate.
[3] Cfr. Cass. 18 agosto 2004, n. 16165 e Cass. 16 febbraio 2000, n. 1733. In dottrina V. PUTRIGNANO, Il distacco dei lavoratori, in Dir. Rel. Ind., n. 3, Milano, 2009, n. 3, 688.
[4] Cfr. Cass. Civ., 15 maggio 2012, n. 7517 in M. ROCCELLA, Manuale di diritto del lavoro, 2013, 53.
[5] Cfr. Cass. Civ., 17 marzo 1998, n. 2880 in Dir. Prat. Lav. 1998, pag. 2199.
[6] Cfr. Cass. Civ., 16 febbraio 2000, n. 1733 in Mass. Giur. It. 2000
[7] Cfr. Cass. Civ., 3 luglio 2015, n. 13673.
[8] Cfr. G. DE SIMONE, Titolarità dei rapporti di lavoro e regole di trasparenza, Franco Angeli, 1995, 304.
[9] In Giustizia Civile 2016 con nota di S. CASSAR, Il distacco nell’ambito del gruppo societario integrato applica le regole semplificate del contratto di rete tra imprese.
[10] E’, infatti, chiaro che l’interesse del soggetto distaccante non puo’ essere separato da quello del raggruppamento di cui il soggetto stesso e’ parte economicamente integrata e risulta anzi direttamente connesso e funzionale all’attuazione di quest’ultimo.
[11] Cfr. Trib Salerno, Sez. Lavoro 37/2018 del 10.01.2018, Trib Salerno, Sez. Lavoro 39/2018 del 10.01.2018, Trib Salerno, Sez. Lavoro 109/2019 del 22.01.2019, Trib Salerno, Sez. Lavoro 110/2019 del 22.01.2019, non pubblicate, in possesso dell’autore. In questo senso la circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro ha precisato, da un lato, che la formulazione della legge legittima le prassi di distacco all’interno dei gruppi di impresa, le quali corrispondono ad una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo, e, dall’altro lato, che la precedente prassi amministrativa aveva comunque riconosciuto necessari, anche in questa ipotesi, tanto il requisito dell’interesse del distaccante quanto quello della temporaneità del distacco.
[12]Cfr. Cass. 9 dicembre 2009 n. 25763 per cui il centro unico di imputazione del rapporto “ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”.
[13]Cfr. l’art. 3, comma 4-ter, l. n. 33/2009 .
[14] Il contratto di rete è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 (in SO n. 49, relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85). Il testo originario è stato poi modificato dalla L. n.134/2012, dal D. L. n.179/2012 e con la relativa Legge di conversione n. 221/2012 e dalla L.n.154/2016
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento