Il presente contributo ha il fine di ricalibrare l’attenzione sugli aspetti psicosociali legati al fenomeno dello “stalking”, per la formulazione di strumenti preventivi efficaci da affiancare agli interventi legislativi repressivi-sanzionatori effettuati. Il crimine in generale e lo stalking in particolare, infatti, prima di essere un fenomeno strettamente penalistico è un fenomeno sociale (punto di osservazione esterno) e psicosociale (punto di osservazione interno). Pertanto, affrontare questa tipologia di crimine esclusivamente con mezzi legalistici, si rivela inefficiente. Se l’obiettivo principale degli interventi penalistici, basati sull’inasprimento sanzionatorio, è quello di determinare una sensibile diminuzione del tasso di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli oggetto dell’intervento legislativo, come si avrà modo di vedere, in relazione al particolare fenomeno dello stalking tale risultato non può dirsi raggiunto. Ad avviso di chi scrive, il problema consiste nell’errato approccio utilizzato. Spesso, infatti, l’inasprimento sanzionatorio non è accompagnato da adeguate misure di intervento preventivo e una delle cause, si pensa possa essere la superficialità delle autorità in relazione all’analisi strutturale e funzionale di tale fenomeno. In altre parole, non si indagano adeguatamente gli aspetti psico-sociali legati al fenomeno e di conseguenza non si riescono a trovare metodi organizzativi e strumenti efficaci per prevenirlo con una soglia di successo socialmente accettabile e in linea con gli obiettivi riduzionistici di cui sopra.
Certo è, che i risultati del tasso di criminalità legati allo stalking, dimostrano come la minaccia di una pena, severa, non sia sufficiente per fronteggiare un fenomeno così profondo e multidimensionale come quest’ultimo. Altra condizione certa e dipendente dall’inadeguatezza degli strumenti poc’anzi richiamati, è che non ci si può aspettare che lo Stato apparato possa intervenire in ogni momento e in ogni angolo della vita sociale. Esso, infatti, inteso come apparato, non è che una parte della società e la società è rappresentata da tutti i componenti che la formano. Ne consegue che vi è necessità di interazione e cooperazione e tali obiettivi possono essere raggiunti, come condizione di base, solo attraverso la socializzazione e quindi l’interiorizzazione prima e l’esteriorizzazione poi delle problematiche legate a tale fenomeno. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. Stalking: definizioni e inquadramento penale
La parola Stalking deriva dall’inglese “to stalk” la quale, indica una particolare caccia, italianizzato come “fare la posta”. Con il termine Stalking si indica e delinea il comportamento tenuto dal “molestatore” nei confronti di una (particolare) vittima consistente in condotte reiterate volte principalmente a controllare la vita della medesima con maggiore focus in ordine agli spostamenti e ai comportamenti. La reiterazione di tali condotte comporta nella vittima, un senso di disagio, terrore e paura per la propria incolumità. Carretti et al. (2011) proposero una[1] definizione più dettagliata ed esaustiva del fenomeno, enunciandolo come: “Condizione interpersonale di minaccia o molestia rivolta a un soggetto specifico, che presenta finalità relazionali, ripetuta più volte nel tempo e caratterizzata da una particolare intensità che viene percepita come disturbante dalla vittima[2]”. Come noto, il codice penale non recepisce tale termine ma, riconduce tali condotte nel reato di atti persecutori disciplinato dall’art. 612 bis c.p. che punisce, nella fattispecie base al primo comma preceduta da una clausola di sussidiarietà, “con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. La fattispecie rientra nella categorie dei reati di durata (in contrapposizione ai reati istantanei) e in quel particolare tipo dei c.d. reati abituali[3] (genus) impropri[4] (species) in quanto è possibile commetterlo attraverso la reiterazione di condotte che singolarmente considerate non hanno di per sé rilevanza penale (similmente al reato di maltrattamenti in famiglia) ma, divengono penalmente rilevanti attraverso, per l’appunto, la reiterazione, produttiva di uno degli eventi previsti dalla norma poc’anzi richiamata (fattispecie di evento di danno alternativo). Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.
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2. Analisi psicologica della vittima
Lo Stalking interessa una notevole percentuale di donne coinvolte in quanto vittime. La persona perseguitata manifesta emozioni intense che conducono ad un elevato stress psicologico. Le dimensioni private e personali vengono violate, la vergogna diviene emozione caratterizzante, comportando in tal modo chiusura e isolamento. Una delle prime ricerche in questo ambito che analizza in modo numerico il fenomeno, è quella di Pathè e Mullen (1997)[5]. Nella loro analisi si evidenziano, su un campione di cento donne australiane, gravi ripercussioni a livello psicologico, lavorativo e relazionale. Tuttavia è necessario sottolineare come sia fondamentale affermare che non tutte le vittime di Stalking sviluppino disturbi psichiatrici. Tali sintomi possono essere transitori o subclinici e possono essere compensati dalla resilienza della vittima, ovvero la sua capacita di adattamento di fronte a un evento traumatico. Dal punto di vista dell’individuazione del tipo vittimologico, si può affermare che non vi sia una stretta correlazione tra caratteristiche personali e ruolo di vittima ma, vi è sicuramente una forte incidenza a subire tali condotte da parte di partner o ex-partner. Tale dato è indicativo, sia del dato relazionale il quale emerge come fonte sorgente rispetto all’esternalizzazione delle condotte persecutorie, sia della possibilità di riconoscere i segnali (c.d. campanelli d’allarme\segnali spia) delle disfunzionalità all’interno della coppia e quindi la possibilità di intervenire in tempo utile per stroncare sul nascere ogni tentativo di sopraffazione e persecuzione.
3. Persecutore, comportamenti pregnanti
Cupach e Spitzberg (2004) proposero l’utilizzo di alcune categorie, nelle quali[6] far rientrare i comportamenti caratterizzanti dello Stalker. Le categorie proposte sono otto e presentano un ordine crescente di intrusività per la vittima. Si comincia dalla cosiddetta “iper-intimità”, per finire alle aggressioni e alle violenze nei confronti della donna. Con iper-intimità si intendono tutti quei comportamenti agiti nel stabilire una maggior vicinanza con la vittima. In questa categoria, gli atti risultano essere particolarmente problematici, perché rientrano nella categoria dei “culturalmente sanzionati”, ovvero quei comportamenti che non vengono sanzionati legalmente ma solo socialmente e quindi ritenuti esclusivamente sconvenienti o riprovevoli. “La seconda categoria, quella dei contatti mediati, comprende comunicazioni che avvengono in forma indiretta tra lo Stalker e la sua vittima, ad esempio tramite lettere, sms” (Spitzberg e Hoobler, 2002) o mediante spedizioni di oggetti. In questo caso, si tratta di[7] comunicazioni non minacciose e ciò che le rende particolarmente disturbanti per la vittima sono frequenza, continuità e la derivante sensazione di assedio che ne deriva. La terza categoria, denominata “contatti interattivi impropri”, comprende comportamenti volti a stabilire un contatto con la vittima. Lo Stalker cerca in modo ossessivo di creare un’interazione con la vittima, presentandosi nei luoghi che questa frequenta e rimanendo in attesa nei pressi. Può anche cercare di raggiungere indirettamente la vittima, ottenendo informazioni da amici o parenti o addirittura ricorrere ad una figura professionale, tipo un investigatore privato. La quarta categoria, denominata “sorveglianza”, comprende tentativi di monitoraggio delle attività della vittima e sincronizzazione delle abitudini, in modo di trovarsi nei pressi di luoghi da questa frequentati. La quinta categoria, quella delle “invasioni”, comprende quelle fisiche e delle proprietà della vittima, come furti di beni o informazioni. Nella sesta categoria, definita come “intimidazioni e molestie”, sono compresi tentativi di minacciare e compromettere il benessere sociale, economico e professionale della vittima, come ritorsioni nel caso in cui quest’ultima rifiuti di conformarsi al volere dello Stalker. La settima categoria, “coercizioni e minacce”, comprende tutte quelle condotte che mettono a rischio l’incolumità della vittima, come tentativi di forzatura di contatti comunicativi e coercizione a fini sessuali. L’ultima categoria, “aggressioni e violenze”, “include la distruzione o il danneggiamento di oggetti appartenenti alla vittima, rapimenti, aggressioni sessuali” (Fisher et al. 2000, McLennan 1996). Possono rientrare in questa categoria casi estremi di stupro o[8] uccisione della vittima[9]. Come è possibile notare dalla classificazione appena espressa, la suddivisione delle tipologie dei comportamenti riflette il grado di pericolosità insito e manifestato attraverso tali condotte e che, soprattutto, tende ad aumentare con il trascorre del tempo (escalation). Anche tale dato è indicativo dell’importanza del tempo e quindi della reazione in tempo utile, al fine di prevenire tale meccanismo.
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4. Persecutore, aspetti psicologici: la comorbilità
È noto che più della metà degli stalker che accede ai servizi psichiatrici giudiziari è affetta da almeno un disturbo psichiatrico in comorbilità con lo Stalking[10]. La parola comorbilità indica l’associazione tra due o più disturbi che possono sussistere contemporaneamente o susseguirsi nell’arco della vita. Di per se il concetto non fornisce alcuna informazione sul tipo di rapporto che lega due patologie e sull’esistenza di un’eventuale relazione causale, lasciando aperte alcune possibili ipotesi: i due disturbi possono essere correlati perché uno determina l’insorgenza dell’altro o ancora perché pur manifestandosi in maniera indipendente e spontanea, tendono ad influenzarsi reciprocamente nell’esordio, nel decorso e nella risposta ai trattamenti. Uno dei primi studi, condotto su settantaquattro casi, ha distinto le diverse tipologie in base al grado di coinvolgimento nei confronti della vittima, secondo un continuum che va dall’ossessione al delirio (Zona et al 1993)[11]:
- Simple obsessionals: questo gruppo identifica ex partner o colleghi di lavoro che cercano di ristabilire una relazione con la vittima, guidati da un desiderio di vendetta per presunti torti e\o sopraffatti dalla gelosia (patologica). Di solito si tratta di soggetti con disturbi di personalità;
- Love obsessionals: è una tipologia caratterizzata da soggetti che non possiedono una relazione reale con la vittima, conosciuta superficialmente attraverso i media, di cui sono intensamente innamorati;
- Erotomanics: sono soggetti convinti che l’oggetto dei loro interessi sia innamorato di loro. Elevata è la prevalenza di soggetti con disturbi schizofrenici.
[12] Orbene, anche tale classificazione, in prima battuta, ci riporta all’importanza dell’indagine sociale e psicologica.
5. Interventi effettuati ed attesi
L’analisi effettuata dal Servizio Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell’Interno) in relazione ai c.d. Reati spia, tra cui vi rientra il reato di atti persecutori, relativo all’arco temporale tra il 2018 e il 2021 rileva un aumento costante del tasso di commissione del medesimo[13]. Tale risultato, non solo riflette il fallimento degli interventi legislativi repressivi effettuati dal 2009 (introduzione della fattispecie) ma, soprattutto fornisce un dato ancora più allarmante: l’ineffettività della forza deterrente della pena. In altre parole, l’innalzamento del massimo edittale della pena, l’introduzione delle misure cautelari ad hoc (allontanamento della casa familiari e dai luoghi frequentati dalla persona offesa), l’introduzione di strumenti para-cautelari quali l’ammonimento, rilevato l’aumento progressivo della commissione di tale reato, sembrerebbero aver determinato un effetto diametralmente opposto all’obiettivo di politica criminale posto a base degli interventi suddetti (boomerang). In merito ai possibili effetti correlati alla recentissima riforma, l. n. 168/2023, intervenuta anche sul cod. antimafia, e più precisamente sulle misure di prevenzione applicate dall’autorità giudiziaria, ponendosi sulla scia della strategia politico-criminale inaugurata nel 2017 e proseguita nel 2019, quando le ipotesi di c.d. pericolosità specifica furono integrate dalle categorie tipologiche dei soggetti indiziati dei delitti di stalking (cit. G. Gentile, La nuova normativa sulla violenza di genere A) Profili sostanziali) non ci può ancora pronunciare ma, sicuramente si può effettuare una proiezione sulla base degli interventi legislativi passati e sui risultati ottenuti, in termini di criminalità, poc’anzi rappresentati e che in ragione della non variazione degli strumenti adottati ci conduce all’attesa di un ennesimo fallimento. Ecco, allora, che si auspica un inversione di rotta, pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche ed organizzative sottese ad interventi di ampio respiro che oltrepassino il piano strettamente formale\normativo, per coinvolgere settori e ambiti diversi quali l’istruzione, il sociale, la famiglia. Dall’interazione dei dati emergenti dall’analisi psico-sociale condotta sui comportamenti adottati dallo stalker (profili psicologici annessi) e dai risultati ottenuti dagli interventi normativi passati, si evince, infatti, la necessità di affrontare tale fenomeno con mezzi di natura diversa e più propriamente preventivi che non siano relegati sullo stampo delle misure cautelari ma, che abbiano la possibilità di assicurare un intervento utile per allentare la morsa della persecuzione femminile. A tal proposito, si propongono interventi strutturali (predisposizione di più strutture e istituti di aiuto psico-socio-economico, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, con particolare concentrazione nelle zone che risultano maggiormente affette da tale fenomeno) e funzionali (maggiore sensibilizzazione della popolazione nei confronti del fenomeno, introduzione della figura dello psicologo nelle scuole di ogni ordine e grado, sostegno psicologico preventivo) che abbiano la capacità di prevenire sostanzialmente tali forme di crimine. Sul versante propriamente penalistico, bisogna necessariamente intervenire a colmare il gap tra la fase d’indagine, la fase processuale e la fase punitiva vera e propria al fine di evitare l’effetto paralizzante degli strumenti coercitivi. In altre parole, si dovrà cercare di recuperare l’efficacia deterrente della pena attraverso la realizzazione di un sistema penale e penale-processuale coerente e temporalmente ravvicinato all’esplodere dei bisogni dei soggetti coinvolti (senso di sicurezza per le vittime-rieducazione e ammenda per i carnefici).
Riferimenti bibliografici
- Centamore G., Reato abituale improprio e procedibilità: un’interessante pronuncia in tema di “stalking”, riv. Giurisprudenza Penale, 5\2019, https://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2019/05/Centamore_gp_2019_5.pdf;
- Filindeu M.T., La Cassazione sulla configurabilità del tentativo di atti persecutori, riv. Sistema Penale, 2\3\2011,
- https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-cassazione-sulla-configurabilita-del-tentativo-di-attipersecutori#:~:text=612%20c.p.%20e%20660%20c.p.,nella%20fattispecie%20incriminatrice%5B14%5D
- Fisher B.,et al,(2000). The sexual victimization of college woman, National Institute of Justice. Bureauof Justice Statistics, Department of Justice, Washington, DC.;
- Marzigno A., Lo stalking e le sue caratteristiche -Scheda di Diritto, riv. Diritto & Diritti, 3\10\2024
- Piccininno D., I fattori neuro e psico-biologici eziologici del fenomeno criminale dello stalking, in Neuroscienze Forensi, 9\1\2012, https://www.scienzeforensi.org/blog/?i-fattori-neuro-e-psico-biologici-eziologici-del-fenomeno-criminale-dello-stalking;
- Scrivano G., Un livido nell’anima. Aspetti psicopatologici sottesi alle diverse forme di violenza sulla donna, Universitas Mercatorum, Milano, 2023;
- Valenti R., Delitto di atti persecutori (Stalking) Aspetti generali – presupposti – Elementi costitutivi, riv. Diritto & Diritti, 17\2\2011
- Zona M.A., et al,(1993). A comparative study of erotomania and obsessional subjects in a forensicsample. Journal of Forensic Science 38.
Note
[1] Carretti V., et al, (2011). Salking: definizione del costrutto, aspetti fenomenologici, comportamenti associati. Giornale Italiano di Psicopatologia 17,5-12.
[2] Tratto da Scrivano G., Un livido nell’anima. Aspetti psicopatologici sottesi alle diverse forme di violenza sulla donna, Tesi Universitas Mercatorum, Milano, 2023.
[3] Centamore G., Reato abituale improprio e procedibilità: un’interessante pronuncia in tema di “stalking”, riv. Giurisprudenza Penale, 5\2019, https://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2019/05/Centamore_gp_2019_5.pdf
[4] Filindeu M.T., La Cassazione sulla configurabilità del tentativo di atti persecutori, riv. Sistema Penale, 2\3\2011, https://www.sistemapenale.it/it/scheda/la-cassazione-sulla-configurabilita-del-tentativo-di-atti-persecutori#:~:text=612%20c.p.%20e%20660%20c.p.,nella%20fattispecie%20incriminatrice%5B14%5D.
[5] Pathè M. & Mullen P.E.(1997). The impact of stalkers on their victmis. British journal of Psychiatry 156, 1244-1249
[6] Cupach W.R. & Spitzberg B.H. (2004). The dark side of relationship pursuit. From attraction to obsession and stalking. Lawrence Erlbaum Pub, Mahwah, NJ.
https://www.researchgate.net/publication/287776169_Stalking_Victimology_aspects_and_victims’protection
[7] Spitzberg B.E. & Hoobler G.(2002). Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism.New Media & Abuse 3, 261-288
[8] Fisher B.,et al,(2000). The sexual victimization of college woman National Institute of Justice. Bureauof Justice Statistics, Department of Justice, Washington, DC.
[9] Ope cit. Scrivano G.
[10] Piccininno D., I fattori neuro e psico-biologici eziologici del fenomeno criminale dello stalking, in Neuroscienze Forensi, 9\1\2012, https://www.scienzeforensi.org/blog/?i-fattori-neuro-e-psico-biologici-eziologici-del-fenomeno-criminale-dello-stalking.
[11] Zona M.A., et al,(1993). A comparative study of erotomania and obsessional subjects in a forensicsample. Journal of Forensic Science 38, 894-903
[12] Ope cit. Scrivano G.
[13] Pag. 5, su https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/8_marzo_2022_donne_vittime_di_violenza_report_servizio_analisi_criminale.pdf.
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