Responsabilità da custodia del condominio e imprudenza del condomino

Responsabilità da custodia: il nesso eziologico tra il fatto e l’evento dannoso non può ritenersi interrotto dall’imprudenza del condomino.

Allegati

Responsabilità da custodia: il nesso eziologico tra il fatto e l’evento dannoso non può ritenersi interrotto dall’imprudenza del condomino se appare di gravità approssimativamente pari a quella attribuibile alla negligenza del condominio. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio
riferimenti normativi: art. 2051 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 02/11/2023, n. 30394

Tribunale di Milano – sentenza n. 9548 del 05-11-2024

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Indice

1. La vicenda: responsabilità da custodia del condominio


Un condomino (indossando scarpe con suola di gomma per la presenza di leggero nevischio) si recava presso il locale di raccolta rifiuti del condominio per depositare ‘umido’, carta e plastica nei bidoni per la differenziata. A causa di talune mattonelle non visibilmente sconnesse e distaccate del marciapiede che conduceva al locale spazzatura, cadeva per terra, battendo la spalla destra contro il muretto delimitante la zona dei cassonetti; un testimone lo aiutava a rialzarsi ed a rientrare nella suo appartamento; il giorno seguente, tuttavia, non riuscendo a sollevare il braccio, si recava dal medico curante e dopo accertamenti si sottoponeva presso l’ospedale della città ad un intervento chirurgico per riparare fra l’altro la cuffia dei rotatori. Successivamente denunciava l’accaduto al condominio ma l’assicuratore del medesimo negava ogni responsabilità. Di conseguenza citava in giudizio il condominio che considerava responsabile ex articolo 2051 c.c. dell’accaduto poiché la sconnessione delle mattonelle del marciapiede non era segnalata né illuminata; in ogni caso faceva presente di aver subito un danno non patrimoniale quantificabile in € 23.606,00 per i postumi permanenti e in € 8.918,00 per l’inabilità temporanea, importi da personalizzare, oltre a un danno patrimoniale di € 1.255,00. L’attore, pertanto, chiedeva di condannare il condominio, ai sensi dell’articolo 2051 o 2043 c.c., al risarcimento del complessivo danno di € 33.779,00. Il condominio convenuto (previa richiesta di integrazione del contraddittorio col suo assicuratore) chiedeva di rigettare la richiesta del condomino, per mancanza di responsabilità e, in subordine, domandava di essere manlevato dall’assicurazione del caseggiato.  Quest’ultima si costituiva in giudizio ed eccepiva l’infondatezza della domanda sulla base del fatto che l’attore conosceva i luoghi e la sconnessione delle piastrelle nel locale ove si trovava il deposito rifiuti. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

FORMATO CARTACEO

Manuale di sopravvivenza in condominio

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. L’abuso degli spazi comuni, la suddivisione delle spese, la revoca dell’amministratore, che non risponde mai al telefono, ma anche la convivenza con l’odore di soffritto e il cane del vicino, le spese personali o condominiali?Uno sguardo all’indice ci consente di riconoscere i casi in cui ognuno di noi, almeno una volta nella propria esperienza, si è imbattuto.Questa pratica guida, che nasce dalla lunga esperienza in trincea nel mondo del condominio dell’Autore, non solo come avvocato, ma anche come giornalista, è scritta in modo chiaro e comprensibile a tutti, professionisti e non, amministratori e condòmini, per fornire la chiave per risolvere i problemi più ricorrenti.Luca SantarelliAvvocato cassazionista, giornalista pubblicista, politico e appassionato d’arte. Da sempre cultore del diritto condominiale che ritiene materia da studiare non solo sotto il punto di vista giuridico. Già autore di monografie, dal 2001 firma rubriche nel quotidiano la Nazione del gruppo QN e dal 2022 tiene rubriche radiofoniche per Radio Toscana. Relatore a numerosi convegni nel territorio nazionale, isole comprese.

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2. La questione


Nell’ambito della responsabilità da custodia ex art 2051 c.c. la condotta colposa della vittima può assumere rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento?

3. La soluzione


Il Tribunale ha parzialmente dato ragione al condomino. Il giudicante ha osservato come il condominio nella comparsa di risposta abbia ammesso che “la situazione della disconnessione delle piastrelle era ben nota a tutti i condomini e da tempo tutti i componenti del condominio conoscevano lo stato dei luoghi”. Secondo il Tribunale il convenuto, quindi, pur messo a conoscenza della situazione di pericolo che ha causato il sinistro, per anni non ha provveduto a eliminarla e nemmeno a ridurla. In relazione all’a. 2051 cc, il giudice milanese ha ritenuto la domanda fondata ma solo parzialmente, giacché il nesso eziologico tra il fatto e l’evento dannoso non può ritenersi interrotto dall’imprudenza dell’attore, che è apparsa di gravità approssimativamente pari a quella attribuibile alla negligenza del convenuto, determinando perciò in pari misura, ex articolo 1227 c.c., la riduzione del risarcimento dovutogli. Il Tribunale ha però condannato il terzo assicuratore a tenere indenne il condominio degli importi che esso documenterà di aver versato all’attore in esecuzione della sentenza.

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4. Le riflessioni conclusive


Presupposto necessario dell’art. 2051 c.c. è lo stretto legame tra il custode e la cosa, consistente nell’esercizio di un potere di fatto e in un effettivo governo della res, che consenta al primo di poter prevenire e/o impedire, in ogni momento, che la seconda possa provocare danni a terzi (Giudice di Pace di Rossano 21 giugno 2024, n. 216). La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma da un elemento esterno, avente i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto dello stesso danneggiato.  A tale proposito la giurisprudenza ha chiarito che tanto meno la cosa si presenta come intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è prevedibile e superabile coll’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più allora il comportamento imprudente di costui incide nel dinamismo causale, fino a interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e il danno quando tale comportamento costituisca l’unica causa del danno, escludendo così la responsabilità del custode (Cass. civ., sez. III, 01/02/2018, n. 2477; Cass. civ., sez. VI, 20/10/2015, n. 21212).

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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