Reclamo contro le decisioni del Magistrato di sorveglianza: da chi è inammissibile?

Da chi può essere dichiarato inammissibile il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza?

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 41151 dell’11-10-2024

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Indice

1. La questione: violazione dell’art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. in relazione all’art. 35-ter Ord. pen. e inammissibilità del reclamo


Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto tardivo. un reclamo proposto ex art. 35-ter Ord. pen. avverso un’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore del reclamante ricorreva per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. in relazione all’art. 35-ter Ord. pen. laddove prevede che avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ammesso il reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della comunicazione della decisione.
In particolare, secondo il ricorrente, il reclamo era stato tempestivamente proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica al difensore del provvedimento del magistrato di sorveglianza. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato, sebbene per una ragione diversa e preminente rispetto a quella prospettata con l’impugnazione.
Invero, ad avviso dei giudici di piazza Cavour, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva il potere che ha esercitato con il decreto impugnato vertendosi in tema di reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza atteso che, in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza è riconducile al “genus” dell’impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non già del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014).
Orbene, tal che se ne faceva conseguire come il decreto impugnato, in quanto affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., dovesse essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito da chi può essere dichiarato inammissibile il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di procedimento di sorveglianza, dato che il reclamo al Tribunale contro le decisioni del Magistrato di sorveglianza è da considerarsi un’impugnazione, ne discende che la dichiarazione di inammissibilità del reclamo non può essere emessa attraverso il procedimento semplificato previsto dall’art. 666, comma 2, del codice di procedura penale ma deve, invece, essere valutata in base alle specifiche motivazioni previste dall’art. 591 cod. proc. pen., in guisa tale che la decisione sulla sua ammissibilità spetta al giudice dell’impugnazione, ossia all’organo collegiale del Tribunale di sorveglianza, e non al presidente dello stesso Tribunale.
Siffatto provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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