L’ordinanza n. 29569/2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affrontato la definizione dei criteri di giurisdizione nelle controversie con elementi transnazionali. In particolare, il caso in questione riguarda il rapporto tra una domanda principale radicata in Italia e una chiamata in garanzia coinvolgente una società straniera e la connessione tra giurisdizione nazionale e applicazione del diritto straniero.
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Indice
1. Il fatto
Il caso riguarda un sinistro in Namibia durante un’escursione inclusa in un pacchetto turistico. I turisti danneggiati hanno citato in giudizio il tour operator italiano, che ha chiamato in garanzia la società straniera responsabile dell’escursione. Il Tribunale di Milano ha condannato il tour operator al risarcimento, autorizzandolo a rivalersi sulla società straniera. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, respingendo le eccezioni della società straniera, inclusa quella sull’assenza di giurisdizione italiana, evidenziando la connessione tra la domanda principale e la chiamata in garanzia.
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2. I motivi del ricorso in Cassazione
Una delle tematiche principali affrontate nell’ordinanza della Cassazione è il criterio del petitum sostanziale. Le Sezioni Unite hanno richiamato l’art. 382, co. 1, c.p.c., per sottolineare che la Cassazione, quando chiamata a risolvere questioni di giurisdizione, deve identificare il giudice competente sulla base dell’oggetto reale della controversia e della causa petendi, ossia i fatti allegati dall’attore.
Secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice competente deve essere individuato considerando il collegamento sostanziale tra le domande principali e accessorie, evitando di spezzare l’unità del giudizio. Questo principio è stato applicato dalle Sezioni Unite per giustificare l’attrazione della giurisdizione italiana, anche nei confronti di un soggetto straniero chiamato in garanzia.
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3. Petitum sostanziale e i criteri di rilievo per la giurisdizione
Le Sezioni Unite hanno approfondito il contenuto previsto dall’art. 3 della L. n. 218/1995, che regola l’ambito della giurisdizione italiana nelle controversie internazionali. La norma, in particolare al co. 2, rinvia ai criteri della Convenzione di Bruxelles del 1968, successivamente integrata e sostituita dai regolamenti comunitari, tra cui il Regolamento UE n. 1215/2012. Quest’ultimo, all’art. 8, par. 2, consente l’attrazione nella giurisdizione italiana di un convenuto straniero qualora la chiamata in garanzia sia strettamente connessa alla domanda principale già radicata presso il giudice italiano.
Questo rinvio “dinamico”, evidenziato dalla Corte, permette di applicare i regolamenti più aggiornati, armonizzando il diritto interno con quello comunitario. Nel caso in esame, la connessione tra la domanda risarcitoria proposta dai turisti e la chiamata in garanzia della società straniera ha legittimato l’estensione della giurisdizione italiana.
4. Rinvio dinamico
Le Sezioni Unite, richiamando l’art. 16 della L. n. 218/1995, hanno sottolineato che il diritto straniero può essere escluso quando esso sia in conflitto con i principi fondamentali dell’ordine pubblico internazionale. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il principio di responsabilità contrattuale, applicabile anche secondo il diritto namibiano, rappresenti un principio basilare del diritto internazionale privato e non possa subire deroghe di alcun tipo.
5. Principio di diritto
“In caso di controversia con elementi di internazionalità, la giurisdizione italiana sussiste, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 218/1995, qualora ricorrano i criteri previsti dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 e dai regolamenti comunitari successivi. La chiamata in garanzia di un soggetto straniero può essere attratta nella giurisdizione italiana quando connessa a una domanda principale già radicata presso il giudice italiano.”
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