Cosa deve fare il pubblico ministero se intende utilizzare nuovi elementi probatori durante un’impugnazione incidentale “de libertate” per lo stesso indagato e il medesimo fatto? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: inammissibilità della decisione impugnata perché le allegazioni del pubblico ministero avevano ad oggetto un fatto diverso da quello di cui alla contestazione cautelare
Il Tribunale di Napoli, accogliendo un appello proposto dal P.M. presso la Procura Europea Ufficio di Napoli avverso un’ordinanza resa dal GIP del Tribunale della medesima città, con cui era stata revocata una misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di truffa aggravata continuata, rinnovava la predetta misura.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore degli indagati ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione degli artt. 291, 310 e 597 cod. proc. pen. nonché dell’art. 24 della Costituzione, poiché, a suo avviso, la decisione dei giudici di Napoli si fondava su un materiale probatorio nuovo rispetto a quello esaminato dal GIP che aveva revocato la misura e, pertanto, risultava essere inammissibile nel giudizio di impugnazione cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., in quanto le allegazioni del pubblico ministero avevano ad oggetto un fatto diverso da quello di cui alla contestazione cautelare. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: presentazione nuovi elementi
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le considerazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su un’impugnazione incidentale “de libertate“, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori “nuovi” può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l’altra iniziativa cautelare (Sez. U. n. 7931 del 16/12/2010; Sez. U. 15403 del 2024).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito cosa deve fare il pubblico ministero se intende utilizzare nuovi elementi probatori durante un’impugnazione incidentale “de libertate” per lo stesso indagato e il medesimo fatto.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che se il pubblico ministero, durante l’impugnazione incidentale “de libertate“, intende utilizzare nuovi elementi probatori per lo stesso indagato e fatto, può decidere se inserirli nel procedimento impugnatorio o utilizzarli per una nuova richiesta cautelare ma, una volta presa una delle due decisioni, non potrà più perseguire l’altra opzione cautelare.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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