Il concordato minore è uno strumento giuridico introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con l’obiettivo di fornire una soluzione alternativa al fallimento per le imprese di dimensioni ridotte o per gli imprenditori individuali. Questa procedura si colloca nell’ambito delle strategie di risanamento previste dal nuovo ordinamento per favorire la continuità aziendale e la tutela dei creditori.
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Indice
1. Cos’è il concordato minore
Il concordato minore è una procedura concorsuale destinata ai soggetti che non superano le soglie di fallibilità previste dall’art. 2 del Codice della crisi, ossia:
- avere un attivo patrimoniale annuo inferiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti;
- ricavi lordi annui inferiori a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti;
- debiti complessivi inferiori a 500.000 euro.
Lo strumento è pensato per le imprese minori, incluse le imprese individuali, che versano in uno stato di crisi o insolvenza e desiderano proporre ai creditori un piano per risolvere la situazione debitoria.
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Nuovo correttivo alla crisi di impresa
Il presente volume illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Il commento operativo articolo per articolo si propone di fornire una guida completa all’interpretazione ed all’applicazione delle rilevanti modifiche apportate al CCII, a breve distanza dalla sua entrata in vigore. Tra le principali novità, l’ampliamento della composizione negoziata della crisi come procedura per il superamento della situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza e il potenziamento del ruolo dell’esperto. Rilevanti interventi riguardano anche la disciplina del sovraindebitamento e del concor- dato minore, aperto al debitore sovraindebitato diverso dal consumatore, e i requisiti più rigorosi per ottenere il cram down fiscale, uno dei punti più significativi della nuova disciplina, con cui il Legislatore risponde all’esigenza di conciliare la tutela delle ragioni dei creditori pubblici ed il superamento della crisi d’impresa. Per agevolare la lettura delle novità è riportato a confronto il vecchio ed il nuovo testo in cui sono evidenziati i cambiamenti operati dal legislatore.Giorgio CherubiniAvvocato, ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, esercita nel settore del diritto commerciale e della crisi d’impresa. Già Presidente e attualmente socio onorario di INSOL Europe, è Vice Presidente dell’ISIR. Founding Partner dell’Associazione professionale Explegal, ricopre incarichi su nomina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in numerose procedure concorsuali. Già curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, commissario liquidatore su nomina dell’IVASS, è autore di pubblicazioni e relatore in conferenze nazionali e internazionali.
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2. Finalità del concordato minore
Le finalità principali del concordato minore sono:
- Tutelare la continuità aziendale, laddove possibile, oppure gestire una liquidazione ordinata per massimizzare il soddisfacimento dei creditori.
- Evitare il fallimento per le imprese non fallibili, garantendo comunque il rispetto delle regole di equità nella distribuzione delle risorse.
- Consentire al debitore di ottenere l’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui una volta eseguito il piano concordatario.
3. Disciplina normativa
La disciplina del concordato minore è regolata dagli articoli 74-88 del Codice della crisi d’impresa, che stabiliscono i requisiti, la procedura e gli effetti della misura.
3.1. Requisiti di ammissibilità
>Possono accedere al concordato minore i soggetti non fallibili che:
>Siano in stato di crisi o insolvenza;
>Possano dimostrare di avere risorse sufficienti per proporre un piano sostenibile ai creditori.
3.2. Proposta del debitore
Il debitore, con l’ausilio di un esperto indipendente, deve predisporre una proposta di concordato che può prevedere:
>La continuità aziendale (con prosecuzione dell’attività d’impresa);
>La liquidazione del patrimonio (in assenza di prospettive di continuità).
Il piano deve essere accompagnato da una relazione di un professionista che attesti:
>La fattibilità economica del piano;
>Il vantaggio per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.
3.3. Omologazione
Il piano è sottoposto all’approvazione dei creditori. Se ottiene il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto, il tribunale può omologarlo. In caso di dissenso, il tribunale può comunque approvare il piano tramite il cram down, a condizione che:
>I creditori dissenzienti non siano trattati in modo deteriore rispetto agli altri;
>Il piano garantisca un soddisfacimento migliore rispetto alla liquidazione.
4. Procedura
La procedura di concordato minore si articola nelle seguenti fasi:
- Accesso alla procedura: Il debitore presenta ricorso al tribunale, accompagnato dalla proposta di piano, dalla relazione del professionista indipendente e dall’elenco dei creditori.
- Nomina del commissario giudiziale: Il tribunale nomina un commissario che verifica la documentazione e relaziona sulla fattibilità del piano.
- Assemblea dei creditori: I creditori votano per approvare o respingere la proposta.
- Omologazione del tribunale: In caso di approvazione dei creditori o tramite cram down, il tribunale omologa il piano.
- Esecuzione del piano: Il debitore attua il piano concordatario secondo le modalità approvate.
6. Effetti del concordato minore
L’omologazione del concordato produce effetti vincolanti per tutti i creditori, inclusi quelli che non hanno partecipato alla procedura.
- Sospensione delle azioni esecutive: Con la presentazione del ricorso, i creditori non possono procedere a esecuzioni individuali.
- Esdebitazione: Il debitore è liberato dai debiti residui una volta completata l’esecuzione del piano.
- Parità di trattamento: I creditori della stessa classe ricevono un trattamento uniforme.
6. Vantaggi e criticità
6.1. Vantaggi
- Semplicità procedurale: Rispetto al concordato preventivo, il concordato minore è meno complesso e più rapido.
- Tutela delle piccole imprese: Rappresenta una soluzione adeguata per le realtà minori, spesso escluse dalle procedure concorsuali tradizionali.
- Esdebitazione: Consente al debitore di ripartire senza essere gravato da debiti insostenibili.
6.2. Criticità
- Sostenibilità economica del piano: La necessità di dimostrare la fattibilità del piano può essere un ostacolo per i debitori con risorse limitate.
- Rischio di abuso: Potrebbe essere utilizzato per ritardare azioni esecutive senza reali prospettive di risanamento.
- Coinvolgimento limitato dei creditori: In alcuni casi, il cram down potrebbe generare insoddisfazione tra i creditori dissenzienti.
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