Il matrimonio internazionale – Scheda di Diritto

Il matrimonio internazionale rappresenta una realtà giuridica complessa, che coinvolge ordinamenti diversi e con regole specifiche.

Redazione 26/11/24
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Il matrimonio internazionale rappresenta una realtà giuridica complessa, che coinvolge ordinamenti diversi, con regole specifiche relative alla formazione, agli effetti e alla cessazione del vincolo matrimoniale. Tale istituto assume particolare rilievo nel contesto della crescente mobilità internazionale e della pluralità di sistemi giuridici.

Indice

1. Definizione di matrimonio internazionale


Un matrimonio si considera internazionale quando presenta elementi di estraneità rispetto all’ordinamento nazionale, ad esempio:

  • i coniugi hanno cittadinanze diverse;
  • il matrimonio è celebrato in un Paese diverso da quello di residenza dei coniugi;
  • il matrimonio è regolato da norme di ordinamenti differenti.

2. Fonti normative


La disciplina del matrimonio internazionale è regolata da una combinazione di fonti nazionali, internazionali e sovranazionali:

2.1. Normativa Nazionale
In Italia, la disciplina è contenuta nel Codice Civile e nelle leggi speciali, come la Legge n. 218/1995, che regola il diritto internazionale privato. Tale normativa stabilisce criteri di collegamento per individuare l’ordinamento applicabile.

2.2. Normativa Internazionale e Comunitaria

  • La Convenzione di Vienna del 1968 e altre convenzioni bilaterali regolano il riconoscimento e gli effetti dei matrimoni celebrati all’estero.
  • I regolamenti UE, come il Regolamento Bruxelles II-bis (n. 2201/2003) e il Regolamento Bruxelles II-ter (n. 2019/1111), disciplinano le competenze giurisdizionali e il riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale tra gli Stati membri.

2.3. Normativa Religiosa
In alcuni ordinamenti (come quello italiano), il matrimonio canonico produce effetti civili se debitamente trascritto. Questo aspetto può influire anche nei contesti internazionali, quando uno dei coniugi è cittadino di uno Stato che riconosce il matrimonio religioso.

3. Formazione del matrimonio internazionale


La validità del matrimonio internazionale dipende dal rispetto delle norme relative alla capacità matrimoniale, alla forma e al consenso.

3.1. Capacità Matrimoniale
La capacità di contrarre matrimonio è regolata, secondo l’art. 27 della Legge n. 218/1995, dalla legge nazionale di ciascun nubendo. Ad esempio:

  • un cittadino italiano deve rispettare le condizioni previste dal Codice Civile italiano;
  • un cittadino straniero deve osservare i requisiti stabiliti dal proprio ordinamento nazionale.

3.2. Forma del Matrimonio
La forma del matrimonio segue il principio locus regit actum, ovvero è valida se conforme alle norme del luogo in cui è celebrato (art. 28 della Legge n. 218/1995). Questo principio consente una maggiore flessibilità nel riconoscimento dei matrimoni celebrati all’estero.

3.3. Consenso Matrimoniale
Il consenso deve essere libero, consapevole e conforme alle norme dei rispettivi ordinamenti nazionali. Qualsiasi vizio del consenso, come la coercizione o l’errore, può comportare l’annullabilità del matrimonio.

4. Riconoscimento del matrimonio celebrato all’estero


Un matrimonio celebrato all’estero può essere riconosciuto in Italia se conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

4.1. Trascrizione
Il cittadino italiano che contrae matrimonio all’estero deve richiedere la trascrizione dell’atto presso l’ufficio dello stato civile italiano. La trascrizione non incide sulla validità del matrimonio, ma è necessaria per il riconoscimento degli effetti civili.

4.2. Limiti al Riconoscimento
Il riconoscimento può essere negato se il matrimonio è contrario all’ordine pubblico italiano, ad esempio:

  • matrimoni poligamici;
  • matrimoni tra persone dello stesso sesso (in passato, prima della legge sulle unioni civili);
  • matrimoni con minori che non rispettano le norme italiane.

5. Scioglimento del matrimonio internazionale


La cessazione del matrimonio internazionale solleva ulteriori questioni in materia di giurisdizione e legge applicabile.

5.1. Giurisdizione
I criteri di competenza giurisdizionale per i divorzi internazionali sono stabiliti dal Regolamento Bruxelles II-bis, che individua il foro competente in base a:

  • residenza abituale dei coniugi;
  • cittadinanza comune dei coniugi;
  • luogo in cui si trova l’ultima residenza comune.

5.2. Legge Applicabile
La legge applicabile è determinata dall’art. 31 della Legge n. 218/1995, che prevede:

  • la legge comune dei coniugi, se esistente;
  • la legge del Paese in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata;
  • la legge italiana, se non è possibile individuare una legge straniera applicabile.

6. Problemi pratici


Il matrimonio internazionale può generare conflitti di leggi, soprattutto in caso di:

  • divergenze culturali: Alcuni ordinamenti possono consentire istituti come la dote o le nozze combinate, incompatibili con i principi italiani.
  • mancato riconoscimento reciproco: Ad esempio, un matrimonio valido in un Paese può non essere riconosciuto in un altro.
  • effetti patrimoniali: Le differenze tra i regimi patrimoniali (separazione o comunione dei beni) richiedono una regolazione specifica.

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