Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione della CNA Campania Nord dalla procedura di rinnovo del consiglio camerale, ribadendo la necessità di rispettare i criteri territoriali definiti dal D.M. 156/2011. La sentenza chiarisce i requisiti per la rappresentatività, garantendo trasparenza e parità di trattamento.
Indice
- 1. Il fatto: il motivo dell’esclusione della CNA Campania Nord
- 2. Motivazioni del Consiglio: i criteri territoriali del D.M. 156/2011
- 3. Ragionamento del Consiglio: un’applicazione conforme alla legge 580/1993
- 4. Conclusione: trasparenza e gerarchia per una rappresentanza equilibrata
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1. Il fatto: il motivo dell’esclusione della CNA Campania Nord
La CNA Campania Nord è stata esclusa dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli per il quinquennio 2023-2028. La Camera di Commercio ha giustificato l’esclusione applicando l’art. 2, commi 2 e 6 del D.M. 156/2011, che stabilisce criteri stringenti per la partecipazione. L’organizzazione, pur dichiarando rappresentatività provinciale, è stata considerata esclusa per la sua dimensione regionale con adesione a un livello nazionale. Il TAR Campania aveva accolto il ricorso della CNA, interpretando in senso estensivo le norme, ma il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello della Camera di Commercio, ha ribaltato questa decisione, confermando l’esclusione.
2. Motivazioni del Consiglio: i criteri territoriali del D.M. 156/2011
Il Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 2 del D.M. 156/2011, nel disciplinare la partecipazione alle procedure di rinnovo camerale, prevede criteri chiari e gerarchici. Le organizzazioni imprenditoriali possono partecipare se di livello provinciale, purché aderenti a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL o operanti nella circoscrizione da almeno tre anni. In mancanza di un livello provinciale, è ammessa la partecipazione delle organizzazioni nazionali, mentre quelle regionali possono concorrere solo se non esiste un livello nazionale sovraordinato. Nel caso di CNA Campania Nord, l’adesione al livello nazionale ha escluso la possibilità di partecipare come organizzazione regionale. Il Consiglio ha inoltre evidenziato che questa gerarchia rispetta la ratio legis della normativa, volta a garantire una rappresentatività territoriale effettiva e proporzionata.
La sentenza ha chiarito che l’interpretazione data dal TAR, che permetteva una partecipazione più ampia, contraddiceva il chiaro tenore letterale della norma. In particolare, il TAR aveva considerato sufficiente la rappresentatività provinciale dichiarata, ignorando l’appartenenza a un livello nazionale. Questo avrebbe potuto generare sovrapposizioni di rappresentanza, violando i principi di trasparenza e parità di trattamento che ispirano il sistema di designazione camerale.
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3. Ragionamento del Consiglio: un’applicazione conforme alla legge 580/1993
La Sezione ha sottolineato come il D.M. 156/2011 sia una corretta attuazione della delega prevista dall’art. 12, comma 4, della legge n. 580/1993, che demanda alla normativa regolamentare la definizione dei tempi, criteri e modalità di designazione dei componenti camerali. Il regolamento ha il compito di garantire che la rappresentatività sia commisurata alla realtà territoriale. L’art. 2, commi 2 e 6, risolve chiaramente la questione: le organizzazioni provinciali hanno priorità, seguite da quelle nazionali e, solo in assenza, da quelle regionali.
Il Consiglio ha ribadito che questa gerarchia riflette l’intento del legislatore di evitare duplicazioni o confusione nel sistema di rappresentanza. Ogni modifica a questa struttura dovrebbe avvenire tramite interventi normativi e non attraverso interpretazioni estensive da parte della giurisprudenza. In tal senso, il TAR ha errato nel valorizzare la rappresentatività provinciale dichiarata dalla CNA, ignorando che questa fosse sovraordinata da un livello nazionale, precludendo così la partecipazione.
4. Conclusione: trasparenza e gerarchia per una rappresentanza equilibrata
La decisione del Consiglio di Stato ribadisce l’importanza di rispettare i criteri di rappresentatività territoriale nella composizione dei consigli camerali. Il D.M. 156/2011 e la legge n. 580/1993 garantiscono un quadro normativo chiaro, che promuove la trasparenza e l’equità tra le organizzazioni imprenditoriali. La sentenza riafferma la coerenza e l’efficacia di questo sistema, ponendo un argine alle interpretazioni estensive che rischierebbero di compromettere i principi fondamentali di parità e rappresentanza effettiva.
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