Negli ultimi anni, la riflessione giuridica si è interrogata sulla possibilità di ridurre la distanza tra norme generali e astratte e la complessità delle situazioni concrete attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale: la legge uguale per tutti sarà, (forse) solo un mero ricordo. Il giuspositivismo rappresenta una delle più solide correnti di pensiero giuridico, basandosi sull’idea che il diritto sia costituito esclusivamente da norme poste (positum) da un’autorità competente, solitamente lo Stato o un altro ente istituzionale. In questa visione, il diritto è un fenomeno normativo che esiste indipendentemente da criteri morali, etici o religiosi.
Indice
1. La teoria giuspositivista
Uno dei capisaldi di questa teoria è la separazione tra diritto e morale: una norma giuridica è valida se rispettosa delle procedure stabilite dall’ordinamento, senza che il suo contenuto debba necessariamente essere conforme a principi etici.
Altri punti fondamentali sono: la centralità della norma, che pone il diritto come un insieme di regole utili a regolare la vita sociale, senza appoggiarsi a valori universali o naturali; l’autorità e la legittimità formale, secondo cui la validità di una norma dipende esclusivamente dalla sua creazione secondo le procedure previste, non dalla sua intrinseca giustezza; il rigore scientifico, che invita a studiare il diritto come disciplina tecnica, mediante un metodo analitico e oggettivo, svincolato da influenze ideologiche.
Esponente di spicco del giuspositivismo, Hans Kelsen, autore della Teoria pura del diritto, ha sottolineato la necessità di analizzare il diritto in modo autonomo[1], rispetto ad altre discipline o valori morali.
Negli ultimi anni, il dibattito sul diritto si è arricchito di nuove suggestioni, tra cui l’idea, al centro di studi sempre più numerosi, suggerisce che gli algoritmi possano non solo supportare il processo decisionale giudiziario, ma anche contribuire alla creazione e all’applicazione di regole giuridiche personalizzate. Questo approccio, definito Personalized Law[2], si propone di calibrare le norme in base alle specificità di ciascun individuo, segnando una possibile evoluzione del diritto verso (forse) una maggiore precisione.
L’impiego di tecniche avanzate di analisi dei dati permetterebbe di adattare le norme alle caratteristiche personali dei destinatari e al contesto specifico, superando i limiti della tipizzazione normativa generale. Sebbene questo modello possa sembrare utopistico o futuristico, esso è saldamente ancorato a una prospettiva giuridica che valorizza la contestualizzazione delle regole. Tuttavia, l’ambizione di costruire un sistema normativo personalizzato richiede un’attenta analisi delle sue implicazioni, in particolare alla luce del nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che definisce confini e potenzialità di questi strumenti.
2. Meccanismi e applicazioni del diritto personalizzato
Il diritto personalizzato si basa su tecniche di profilazione avanzate che integrano informazioni relative alle preferenze, attitudini e caratteristiche del soggetto con dati sul contesto oggettivo di riferimento. Questi algoritmi consentono di generare regole adattabili a situazioni concrete e, in alcuni casi, direttamente applicabili tramite dispositivi connessi: sia agli elementi oggettivi della vicenda, sia su quelli oggettivi[1].
Operativamente, la personalizzazione normativa interviene in tre fasi principali: la definizione della regola (fase prescrittiva), l’attuazione della norma (fase esecutiva) e la risoluzione delle controversie (fase decisionale). Ad esempio, in ambito privatistico, questa tecnica può tradursi nella creazione di clausole contrattuali personalizzate, nell’adempimento su misura di obblighi informativi o nella quantificazione specifica dei danni risarcibili.
Un caso emblematico è rappresentato dal settore della sicurezza stradale[2]. Attualmente, il codice della strada stabilisce soglie standardizzate di alcolemia per valutare la capacità di guida. Tuttavia, grazie all’utilizzo di dispositivi come gli alcolock (obbligatori per alcune categorie di veicoli dal Regolamento UE 2019/2144)[3], è possibile applicare regole personalizzate che tengano conto delle condizioni fisiche specifiche del conducente, come metabolismo, peso corporeo o altre variabili. Questo sistema potrebbe evolvere ulteriormente, consentendo l’autorizzazione alla guida solo in presenza di capacità effettive adeguate, indipendentemente dalle soglie standardizzate fissate dal legislatore.
Analogamente, nel diritto delle obbligazioni, una personalizzazione normativa potrebbe facilitare, ad esempio, la consegna di un bene a domicilio per un debitore con disabilità, derogando alle disposizioni generali previste dall’art. 1182 del codice civile.
3. Vincoli e criticità
Nonostante le sue potenzialità, la personalizzazione normativa pone numerosi interrogativi sul piano giuridico, etico e pratico. Un primo problema riguarda la legittimazione democratica delle norme personalizzate, in quanto la loro creazione e applicazione dipendono da criteri algoritmici definiti da soggetti privati, spesso senza un adeguato controllo normativo. Questo solleva dubbi sulla trasparenza e sulla giustificazione delle regole prodotte.
Un altro rischio è rappresentato dalla possibilità di discriminazioni algoritmiche, derivanti da pregiudizinei dati utilizzati o nei modelli decisionali. Inoltre, la profilazione necessaria per personalizzare le regole potrebbe compromettere la privacy dei soggetti coinvolti, favorendo una categorizzazione deterministica che limita l’autodeterminazione individuale e riduce la complessità dell’esperienza umana a mere correlazioni statistiche.
Anche il rischio di esclusione sociale è concreto: l’accesso a tali sistemi, spesso legato a costi elevati per dispositivi avanzati e connessioni costanti, potrebbe accentuare le disuguaglianze economiche e sociali.
4. Sfide intellettuali
Dal punto di vista dogmatico, sorgono dubbi sull’efficacia degli algoritmi nell’interpretazione di clausole generali e principi giuridici, che richiedono una valutazione assiologica del caso concreto. Sebbene gli algoritmi siano in grado di analizzare grandi quantità di dati, resta incerto se possano bilanciare correttamente i valori sottesi a principi come quello di uguaglianza, che impone trattamenti differenziati in base alle peculiarità delle situazioni.
Alcuni studiosi sostengono che la personalizzazione normativa rappresenti una sfida ai modelli tradizionali di regolazione, ma non la loro sostituzione. Piuttosto, gli algoritmi potrebbero ampliare la complessità normativa, producendo regole più articolate e dettagliate. Tuttavia, resta aperta la questione dell’effettiva capacità dell’intelligenza artificiale di garantire una regolazione equa e condivisa, in grado di preservare i valori fondamentali dell’ordinamento.
5. Conclusioni
La personalizzazione normativa algoritmica rappresenta una delle frontiere più affascinanti e controverse del diritto contemporaneo. Pur offrendo promettenti prospettive di efficienza e adattabilità, essa richiede un’attenta riflessione per evitare che le sue applicazioni compromettano i principi fondamentali di uguaglianza, trasparenza e autodeterminazione. L’approccio algoritmico, lungi dall’essere una panacea, va inquadrato all’interno di un dibattito più ampio di quello sulla legittimità democratica, sulla protezione dei diritti individuali e sull’etica dell’innovazione tecnologica. In contrasto con il carattere universale del giuspositivismo, il Personalized Law suggerisce un’evoluzione verso regole più flessibili e personalizzate, in grado di rispondere con prontezza alla complessità delle situazioni concrete. Alcuni studiosi ritengono che tale approccio possa rappresentare un passo verso una maggiore precisione e giustizia nel diritto, pur sollevando interrogativi su trasparenza, privacy e legittimità democratica delle norme personalizzate.
Se da un lato, infatti, il giuspositivismo continua a offrire una struttura solida e uniforme per l’ordinamento giuridico, dall’altro il Personalized Law potrebbe segnare un’evoluzione verso una regolamentazione più dinamica e adattabile, aprendo nuovi scenari per il futuro del diritto.
Solo così sarà possibile sfruttare appieno il potenziale del diritto personalizzato senza trascurarne i rischi.
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