Il danno da ritardo nella P.A. alle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2024, affronta una questione rilevante in tema di pubblico impiego e risarcimento del danno da ritardo amministrativo. La causa, incentrata sul tardivo riconoscimento di un titolo abilitativo professionale conseguito all’estero, pone al centro il dibattito sull’appartenenza di giurisdizione.

Chiara Schena 13/12/24
Allegati

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2024, affronta una questione rilevante in tema di pubblico impiego e risarcimento del danno da ritardo amministrativo. La causa, incentrata sul tardivo riconoscimento di un titolo abilitativo professionale conseguito all’estero, pone al centro il dibattito sull’appartenenza di giurisdizione.

Corte di Cassazione-Sez.Lav.-ord. int.-n. 31266 del 06-12-2024

Indice

1. Il fatto


Il caso trae origine dal riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, di un titolo abilitativo professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea. Sebbene la normativa comunitaria, in particolare la Direttiva 2005/36/CE, garantisca il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, l’Amministrazione ha subordinato tale riconoscimento al completamento di un tirocinio formativo.
A causa di disfunzioni procedurali, tra cui lo smarrimento della domanda di tirocinio, il procedimento si è concluso solo nel 2020, ben tre anni dopo la sua apertura. Questo ritardo ha impedito al richiedente di accedere alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020, generando un ingente danno economico.

2. Le decisioni precedenti


Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto il risarcimento solo per un periodo limitato, mentre la Corte d’Appello ha esteso la competenza del giudice ordinario anche ai danni relativi ai periodi precedenti.
In Cassazione, il Ministero ha sollevato il tema della giurisdizione, sostenendo che il riconoscimento del titolo abilitativo è espressione di un potere autoritativo e discrezionale, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte ha quindi analizzato la natura dell’attività amministrativa e delle posizioni giuridiche coinvolte, distinguendo tra interesse legittimo e diritto soggettivo.

3. Il criterio del petitum sostanziale


La Corte di Cassazione ha ribadito che il criterio determinante per stabilire la giurisdizione è il petitum sostanziale, ossia la natura della posizione giuridica lesa. Nei procedimenti vincolati, dove l’Amministrazione non dispone di margini discrezionali ma deve limitarsi a verificare la sussistenza di requisiti normativi, le controversie ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso in esame, il riconoscimento del titolo abilitativo non comportava una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, ma una semplice verifica di conformità ai requisiti previsti dalla Direttiva europea. La Cassazione ha sottolineato che l’imposizione del tirocinio formativo, benché legittima, non modifica la natura vincolata del procedimento.

4. Giurisprudenza consolidata in materia di danno da ritardo


La Corte ha fatto riferimento a una consolidata giurisprudenza in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione: la giurisdizione amministrativa si applica quando il danno deriva da comportamenti discrezionali, legati all’esercizio di un potere autoritativo; la giurisdizione ordinaria si applica nei casi in cui l’Amministrazione è vincolata a un’attività specifica, configurando una lesione di diritti soggettivi.
Tra i precedenti citati, la Cassazione ha richiamato le pronunce delle Sezioni Unite sui danni da ritardo (Cass. S.U. n. 8188/2022) e sulla lesione del legittimo affidamento (Cass. S.U. n. 1567/2023)

5. Conclusioni


In conclusione, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della giurisdizione nelle controversie per il risarcimento del danno da ritardo nel riconoscimento in Italia di titoli professionali esteri abilitanti all’insegnamento.

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