Quando può essere riconosciuta la continuazione tra il reato di partecipazione a un’associazione e i reati fine? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: omessa valutazione della sussistenza del vincolo della continuazione parziale tra reato associativo e reati fine
La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con riguardo ai fatti giudicati da quattro sentenze irrevocabili, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione illogica e apparente.
In particolare, tra le argomentazioni addotte dal ricorrente, si sosteneva come la Corte territoriale partenopea avesse omesso di valutare la sussistenza del vincolo della continuazione parziale, quantomeno tra i fatti di spaccio giudicati in una delle sentenze in relazione alle quali si chiedeva tale vincolo, ela condotta associativa oggetto di un’altra pronuncia,considerato che, in relazione a tali fatti, sussistono chiari indici sintomatici di una comune cornice deliberativa, atteso che gli stessi si inserivano nel medesimo contesto di operatività di un clan malavitoso. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva l’argomentazione suesposta infondata sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione abbia ad oggetto un reato associativo e i reati fine non è sufficiente che i secondi rientrino nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso e che siano finalizzati al suo rafforzamento (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018) dato che, in tale ipotesi, la continuazione tra il reato di partecipazione a un’associazione e i reati fine può essere riconosciuta solo a condizione che il giudice verifichi puntualmente e in concreto che ogni specifico reato cui si riferisce la richiesta sia stato programmato “ab origine” al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio e che, pertanto, questo non sia legato a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, sopravvenuti ovvero non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando può essere riconosciuta la continuazione tra il reato di partecipazione a un’associazione e i reati fine.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo, che, quando si richiede l’applicazione della disciplina della continuazione per un reato associativo e i reati fine, non basta che i reati siano connessi alle attività del sodalizio e finalizzati al suo rafforzamento, potendo essere riconosciuta siffatta continuazione solo se il giudice verifica che ogni reato sia stato programmato fin dall’inizio, cioè al momento in cui il partecipante ha deciso di entrare nell’associazione, escludendo che il reato sia stato determinato da circostanze contingenti, occasionali o sopravvenute.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba proporre una richiesta di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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