La questione della c.d. “taglia-idonei” nei concorsi pubblici rappresenta un tema complesso e discusso nell’ambito della selezione e del reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Con questo termine si fa riferimento a politiche, disposizioni o criteri che mirano a ridurre il numero di candidati idonei, ossia coloro che, pur avendo superato con successo le prove previste dal bando di concorso, non risultano vincitori, bensì idonei non vincitori. Tali misure, introdotte con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione delle graduatorie, sollevano però importanti interrogativi di carattere giuridico, organizzativo ed etico.
Indice
1. Le graduatorie dei concorsi e gli idonei non vincitori
Tradizionalmente, le graduatorie dei concorsi pubblici in Italia includono sia i vincitori, che hanno diritto immediato all’assunzione, sia gli idonei non vincitori, ovvero coloro che hanno superato le prove ma rimangono in attesa di eventuali scorrimenti o nuove disponibilità di posti. Gli idonei rappresentano una risorsa strategica per le amministrazioni, consentendo di coprire in modo rapido ed economico le esigenze di personale senza dover bandire nuovi concorsi. Tuttavia, negli ultimi anni, si è assistito a un crescente utilizzo di strumenti che limitano il numero di idonei nelle graduatorie, come la fissazione di soglie numeriche rigide o criteri selettivi aggiuntivi.
Le motivazioni di queste scelte possono essere ricondotte a diverse ragioni. Da un lato, vi è la necessità di evitare un sovraffollamento delle graduatorie, che spesso rimangono valide per anni, creando aspettative di assunzione difficili da soddisfare. Dall’altro, le misure taglia-idonei mirano a contenere i costi amministrativi legati alla gestione delle graduatorie stesse e a evitare contenziosi legali con i candidati esclusi. Tuttavia, queste politiche sollevano critiche sul piano dell’equità e della trasparenza, in quanto possono essere percepite come discriminatorie o in contrasto con il principio di merito che dovrebbe guidare l’accesso al pubblico impiego.
Un ulteriore punto di riflessione riguarda l’impatto della taglia-idonei sulla funzionalità della Pubblica Amministrazione. Limitare il bacino di candidati idonei può ridurre la flessibilità nel rispondere alle necessità organizzative e al turnover del personale, rischiando di compromettere l’efficienza complessiva del sistema. Inoltre, questa pratica potrebbe scoraggiare la partecipazione ai concorsi, alimentando sfiducia nei confronti delle istituzioni e riducendo l’attrattività del lavoro pubblico.
Nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente domanda di rinnovamento e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, il dibattito sulla taglia-idonei appare più che mai rilevante. Occorre dunque individuare un equilibrio tra le esigenze di razionalizzazione amministrativa e il rispetto dei diritti dei candidati, promuovendo soluzioni che garantiscano un sistema di selezione equo, trasparente e funzionale agli obiettivi pubblici.
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2. La disposizione della taglia idonei nei concorsi pubblici: quadro normativo e applicazioni pratiche
La gestione della graduatoria degli idonei nei concorsi pubblici rappresenta un aspetto fondamentale per garantire trasparenza, equità e un efficiente utilizzo delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione. Le disposizioni normative in materia sono disciplinate principalmente dal D.lgs. n. 165/2001, conosciuto come “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, e dal D.P.R. n. 487/1994, che regola le modalità di accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche.
L’articolo 35 del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce i principi generali per l’accesso al pubblico impiego, sottolineando l’importanza della valorizzazione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi. In particolare, le graduatorie concorsuali, una volta approvate, rimangono valide per un periodo definito (attualmente due anni dalla data di approvazione, salvo deroghe previste da leggi speciali), durante il quale le amministrazioni possono attingervi per coprire posti vacanti in organico.
Inoltre, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha introdotto specifiche misure volte ad accelerare i processi di reclutamento, incentivando l’utilizzo delle graduatorie di idonei come strumento strategico per il raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione della PA.
Successivamente è intervenuto il D.L. n. 36/2022, convertito nella Legge n. 79/2022, che è una norma adottata nell’ambito delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per riformare e modernizzare i processi di reclutamento nella Pubblica Amministrazione. Tra le molte disposizioni contenute nel decreto, una parte significativa riguarda la regolamentazione delle graduatorie dei concorsi pubblici e, in particolare, la questione della cosiddetta “taglia-idonei”.
L’articolo 35, co. 5-ter del D.lgs. n. 165/200, come modificato, ad oggi prevede che “Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”. Pertanto, si pone un tetto del 20% rispetto ai posti messi a concorso nel bando indetto dall’amministrazione.
Va ricordato che, inoltre:
- in caso di rinuncia all’assunzione:
- di mancato superamento del periodo di prova;
- in caso di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione.
l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite del 20% per cento dei posti messi a concorso.
La disposizione in argomento, infine, continua prevedendo che la norma c.d. taglia-idonei “non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l’effettuazione di assunzioni a tempo determinato”.
Nell’ultimo capoverso dell’articolo 35, co. 5-ter del D.lgs. n. 165/2001, viene previsto che “Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma”.
In relazione a questo ultimo punto, è intervenuto il DM 13/09/2024 del Ministro per la pubblica amministrazione, pubblicato in data 12/12/2024, recante l’adozione di ulteriori modalità applicative delle disposizioni in materia di idoneità nelle graduatorie dei concorsi pubblici di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L’oggetto del DM 13/09/2024 del Ministro per la pubblica amministrazione
Nello specifico, il DM in argomento amplia le eccezioni all’applicazione della taglia-idonei prevedendo che il limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applica, altresì, nei concorsi banditi per un numero di posti non superiore a venti unità per il reclutamento:
- di personale del profilo tecnologo e tecnico e di quello amministrativo negli enti di ricerca;
- di personale amministrativo, tecnico e professionale, nelle Aziende sanitarie locali;
- di personale amministrativo nelle Università;
- di personale negli enti, aziende, o agenzie, strumentali e vigilati dalle regioni, dalle province e dagli enti locali;
- di personale negli enti parco.
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