Società di avvocati, può essere vietata la partecipazione di investitori solo finanziari

Uno Stato membro dell’Unione Europea può vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società di avvocati.

Allegati

Uno Stato membro dell’Unione Europea può vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società di avvocati. Tale divieto è giustificato per garantire l’indipendenza degli avvocati. Lo ha stabilito la Corte di Lussemburgo nella sentenza del 19 dicembre 2024, relativa alla causa C-295/23.

Scarica il comunicato stampa CGUE

Indice

1. Il principio della sentenza


La restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali, che si sostanza nel divieto di partecipazione di investitori meramente finanziari nelle società tra avvocati, per la Corte UE è giustificata dall’obiettivo di garantire che gli avvocati medesimi possano esercitare la professione forense in modo indipendente e nel rispetto degli obblighi professionali e deontologici loro imposti.

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2. La vicenda: partecipazione alla società tra avvocati


Nella vicenda finita sotto la lente della Sezione Grande della Corte di Lussemburgo, unaa company di avvocati tedesca aveva impugnato, davanti al Consiglio di disciplina degli avvocati del foro di Baviera (Germania) una decisione dell’Ordine forense di Monaco di Baviera, datata 9 novembre 2021, la quale ne aveva disposto la cancellazione dall’albo per la circostanza che una società a responsabilità limitata austriaca ne aveva acquisito talune quote sociali per finalità meramente finanziarie. Secondo la disciplina tedesca vigente all’epoca dei fatti, solamente gli avvocati e i membri di certe professioni liberali potevano diventare soci di una società di avvocati.
Il Consiglio di disciplina degli avvocati del foro di Baviera aveva quindi chiesto alla Corte di giustizia UE di pronunciarsi sulla compatibilità della sopra descritta normativa col diritto dell’Unione.

3. La decisione della Corte di Giustizia dell’UE


La Corte ha riscontrato il quesito chiarendo che il diritto dell’Unione, più precisamente la libera circolazione dei capitali e la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che concretizza la libertà di stabilimento, non ostano a una disciplina nazionale che fa divieto di trasferimento delle quote sociali di una società di avvocati a un investitore puramente finanziario, il quale non intenda svolgere una determinata attività professionale all’interno di detta società, e che prevede, in ipotesi di violazione di tale normativa, la cancellazione della company dall’albo.
La spiegata restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali viene giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Invero, uno Stato membro ha il diritto di ritenere che un avvocato non sia in grado di esercitare la professione forense in modo indipendente e nel rispetto dei relativi obblighi professionali e deontologici se appartenga a una società in cui taluni soci siano individui che agiscano unicamente come investitori finanziari, senza esercitare la professione di avvocato ovvero un’ulteriore professione soggetta a norme analoghe. Una limitazione del genere, hanno chiarito i giudici della Grande Sezione della Corte di Lussemburgo, non eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo mirato.

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Avv. Biarella Laura

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