La responsabilità civile rappresenta uno degli istituti cardine del diritto privato e trova la sua disciplina generale negli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile. Essa si configura come l’obbligo, a carico di un soggetto, di risarcire il danno causato ingiustamente ad altri, sia esso derivante da un fatto illecito o da un inadempimento contrattuale. La funzione primaria della responsabilità civile è duplice: da un lato, mira a risarcire il danno subito dal soggetto leso; dall’altro, svolge una funzione preventiva e dissuasiva rispetto alla commissione di atti illeciti.
Indice
1. La responsabilità aquiliana o extracontrattuale
L’articolo 2043 c.c., cuore della responsabilità aquiliana, stabilisce che chiunque cagioni un danno ingiusto ad altri è tenuto al risarcimento. I presupposti per la configurazione della responsabilità extracontrattuale sono:
- Condotta dolosa o colposa: Il danno deve derivare da un’azione o omissione imputabile a dolo o colpa del soggetto responsabile.
- Evento dannoso: Deve essere individuabile un pregiudizio concreto e attuale, che può essere di natura patrimoniale (es. perdita economica) o non patrimoniale (es. danno morale o biologico).
- Nesso causale: È necessario dimostrare che l’azione od omissione del responsabile sia stata causa diretta del danno subito.
- Ingiustizia del danno: Il danno deve ledere un interesse giuridicamente tutelato.
Tra le ipotesi particolari di responsabilità extracontrattuale, si annoverano:
- La responsabilità per fatto altrui (art. 2048 c.c.), come quella dei genitori per i figli minori.
- La responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.), che implica un regime di responsabilità oggettiva per danni causati da cose che si hanno in custodia.
- La responsabilità del datore di lavoro per i danni cagionati dai dipendenti (art. 2049 c.c.).
2. La responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale deriva, invece, dall’inadempimento di un obbligo previsto da un contratto o da un’altra fonte obbligatoria. L’articolo 1218 c.c. stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno, salvo che provi che l’inadempimento o il ritardo siano stati determinati da causa a lui non imputabile.
Gli elementi distintivi della responsabilità contrattuale sono:
- Obbligazione preesistente: Il rapporto tra le parti deve essere fondato su un contratto o altra fonte obbligatoria (es. legge).
- Inadempimento: Deve emergere una violazione delle obbligazioni contrattuali, sia per omessa esecuzione che per esecuzione inesatta.
- Colpa presunta: Nella responsabilità contrattuale, è il debitore a dover dimostrare di non essere stato negligente, invertendo così l’onere della prova rispetto alla responsabilità aquiliana.
3. Danno risarcibile
Il risarcimento del danno, sia esso contrattuale o extracontrattuale, si articola in due categorie principali:
- Danno patrimoniale: Include il danno emergente (perdita subita) e il lucro cessante (mancato guadagno).
- Danno non patrimoniale: Comprende il danno morale, biologico ed esistenziale, quest’ultimo riconosciuto come autonoma categoria in giurisprudenza.
4. Funzione e limiti della responsabilità civile
La responsabilità civile ha una funzione principalmente compensativa: il risarcimento tende a ripristinare, per quanto possibile, la situazione antecedente al danno. Tuttavia, può avere anche una funzione deterrente, scoraggiando comportamenti negligenti o illeciti.
È importante sottolineare che il risarcimento è subordinato alla prova del danno, che deve essere certo, attuale e quantificabile. Non sono risarcibili i danni meramente ipotetici o eventuali.
5. Evoluzione giurisprudenziale e normativa
Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha ampliato i confini della responsabilità civile, riconoscendo nuove tipologie di danno, come il danno da perdita di chance o il danno ambientale. Inoltre, si assiste a un’evoluzione verso una maggiore tutela delle vittime, attraverso regimi di responsabilità oggettiva o presunta in settori specifici, come la circolazione stradale e la responsabilità medica.
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