Chi è la persona estranea al reato e cosa deve dimostrare nel sequestro preventivo ai fini di confisca? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: buona fede della persona estranea
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, a seguito di appello proposto ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., confermava un’ordinanza emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della medesima città, con la quale era stata respinta la richiesta di restituzione di taluni beni sottoposti a sequestro preventivo dal giudice per le indagini preliminari, prima, e a confisca in sede di giudizio di merito, poi.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen, in relazione alla ritenuta assenza di buona fede in capo alla ricorrente. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati quegli orientamenti nomofilattici con cui la Cassazione ha affermato, da un lato, che, in tema di sequestro preventivo ai fini di confisca, è nel senso che la persona estranea al reato – nei confronti della quale non può essere disposta la misura di sicurezza ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 240 cod. pen. – si identifica nel soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – l’utilizzo del bene per fini illeciti (SU n. 9 del 28/04/1999, Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011; Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017), dall’altro, come gravi sul terzo proprietario che assume essere estraneo al reato l’onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede al fine di ottenere la restituzione del bene ed evitare la confisca, rilevando anche che, in tali casi, la dimostrazione richiesta non configura un’ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l’accertamento della responsabilità penale (Sez. III n. 22026 del 29/4/2010; Sez. 3, n. 46012 del 4/11/2008; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008; Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004; Sez. 3, n. 23818 del 29/03/2019).
In effetti, per i giudici di piazza Cavour, il Tribunale aveva fatto buon uso di codesti principi, osservando come gli elementi disponibili fosse tali da escludere il requisito della buona fede.
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito chi è la persona estranea al reato e cosa deve dimostrare nel sequestro preventivo ai fini di confisca.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di pregressi indirizzi interpretativi, che, per un verso, nel sequestro preventivo ai fini di confisca, la persona estranea al reato è quella che, in buona fede, non ha ricavato vantaggi dal reato e non poteva conoscere, con la dovuta diligenza, l’uso illecito del bene, per altro verso, che spetta al terzo proprietario, che si considera estraneo al reato, dimostrare rigorosamente la buona fede per ottenere la restituzione del bene e evitare la confisca, fermo restando però che tale dimostrazione non comporta inversione dell’onere della prova, poiché non riguarda l’accertamento della responsabilità penale.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba comprendere chi può considerarsi persona estranea reato e quale onere dimostrativo spetta a questi.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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