Nuovo Codice della Strada: monopattini e altri dispositivi di micromobilità elettrica

La Legge n. 177/2024 che novella il Codice della Strada, introduce nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica.

La Legge n. 177/2024 che novella il Codice della Strada, introduce nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari, quali monoruota, segway e hoverboard. Tra le principali novità, contrassegno e obbligo del casco per i conducenti di monopattini, divieto di uscire dai centri urbani, assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente. Scopri anche la nostra offerta sul Nuovo codice della Strada cliccando qui

Indice

1. Novellazione normativa del Codice della Strada


L’art. 14 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre, che reca “Modifiche in materia di monopattini e altri dispositivi”, opera una diffusa rivisitazione normativa in materia di circolazione dei monopattini intervenendo sull’art. 1, commi 75 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019), che era stata già oggetto di novella col decreto-legge n. 121/2021. Prima dell’intervento operato dalla Legge n. 177, il pilastro normativo era costituito dall’articolo 75 della legge di bilancio 2020, dove si statuiva che:
“I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:
a) le caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006”.
A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”.

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Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada

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2. Cambio della fonte regolamentare


Il comma 1 dell’articolo 14 della Legge n. 177/2024 rimpiazza il rinvio fisso al decreto MIT del 2019 attraverso un rinvio più flessibile a un decreto MIT, consentendo in tal modo la modifica con la medesima fonte di quello già indicato.

3. Clacson, frecce, stop


Resta fermo, anche a seguito della novella del 2024, che i monopattini devono essere dotati non solo di segnalatore acustico (clacson), bensì pure di frecce direzionali e stop (come prescritto dall’art. 1, comma 75-bis, novellato nel 2021).

4. Zone di circolazione


In merito alle zone di circolazione dei mezzi in argomento:

  • il comma 75-ter, novellato, statuisce che rimane ferma la competenza dei comuni di determinare, mediante delibera di giunta, le eventuali limitazioni in determinate zone della città e che, in tal caso, il gestore del servizio di noleggio dei monopattini deve dotarli di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori da tali zone;
  • nel nuovo comma 75-undecies viene ribadito il divieto di circolare sui marciapiedi e di andare contromano;
  • il novellato comma 75-terdecies limita la guida dei monopattini alle sole strade urbane connotate dal limite di velocità a 50 chilometri orari, sopprimendo le previsioni che consentivano la circolazione sulle piste ciclabili e nelle aree pedonali.

È confermato il divieto di circolazione ai monopattini con requisiti differenti da quelli di cui al comma 75, mentre il nuovo comma 75-quater introduce il divieto di circolazione in mancanza del contrassegno e della copertura assicurativa (previsioni di cui ai nuovi commi 75-vicies quater e 75-vicies quinquies).

5. Obbligo del casco protettivo


Nella riscrittura del comma 75-novies, l’obbligo del casco protettivo, già previsto per i minorenni, viene esteso a tutti conducenti. La nuova disposizione supera l’indirizzo dei TAR che avevano ritenuto che l’obbligo ai maggiorenni non potesse essere imposto con delibera degli enti locali (TAR Toscana, sez. I, n. 215/2021 e n. 524/2022).

6. Obbligo di contrassegno identificativo


Il nuovo comma 75-vicies quater obbliga i proprietari dei monopattini a richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da un decreto del MIT, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale decreto stabilisce, inoltre, il prezzo di vendita dei contrassegni, il cui gettito dovrà essere versato all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa da destinare a compensazione del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare alle campagne di educazione stradale nelle scuole (articolo 208, comma 2, codice della strada). Al competente dipartimento del MIT spetta di fissare i criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, come anche i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche. Il MIT deve acquisire il parere del Ministero dell’interno, per assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. Il medesimo dipartimento del MIT genera la specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto, tramite applicativo informatico dedicato. L’archivio nazionale dei veicoli (di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b), codice della strada) mantiene informazione della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino alla medesima associata. Salvo che il fatto costituisca reato, la produzione o distribuzione abusiva dei contrassegni si sostanzia in illecito amministrativo sanzionato con le somme di cui all’art. 101, commi 5 e 6, del codice della strada. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile e il proprietario deve comunicare il cambio di residenza, ovvero di sede, in linea con le prescrizioni dell’articolo 97, comma 3-bis, codice della strada, in quanto compatibili. Sono sanzionate con la somma da 100 a 400 euro, ai sensi del comma 75-undevicies, come modificato:

  • la circolazione senza contrassegno;
  • la circolazione con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato;
  • l’omessa comunicazione del cambio di residenza o di sede.

La medesima disposizione conferma la sanzione da 200 a 800 euro per la violazione della regola per cui i monopattini possono circolare solo se conformi a quanto stabilito nel decreto attuativo del MIT, aggiungendo che la stessa sanzione si applica in ipotesi di violazione dell’obbligo di dotazione di clacson, frecce e stop. Il comma 75-viciesbis, che rinvia per l’applicazione delle sanzioni agli artt. 194 e seguenti del codice della strada, viene novellato per includervi la menzione del comma 75-viciesquinquies in materia di obbligo assicurativo.

7. Divieto di sosta sui marciapiedi


In ambito sosta è novellato il comma 75-quinquiesdecies, ribadendo in generale il divieto di sostare sul marciapiede. La possibilità di deroga al divieto, già attribuita ai comuni, è stata rimodulata, statuendo che sia consentita la sosta sul marciapiede, a condizione che esso, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, fermo restando che nella parte rimanente del marciapiede sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità.

8. Posteggi per monopattini


La destinazione a posteggio per i monopattini deve essere indicata con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, a condizione che le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul websiteistituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è in ogni caso consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

9. Obbligo di copertura assicurativa


Il comma 75-vicies-quinquies, come novellato dalla Legge n. 177/2024, dispone che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, prevista dall’art. 2054 del codice civile. Da ciò discende il rinvio generale al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005). L’obbligo generale di assicurare il mezzo riguarda sia le imprese di noleggio, sia i proprietari singoli che lo acquistino per uso diretto e personale, ovvero per ulteriori finalità.

10. Dispositivi di mobilità microelettrica diversi dal monopattino


Il comma 2 dell’art. 14 della Legge n. 177/2024 riguarda i dispositivi di mobilità microelettrica diversi dal monopattino, come monoruota, segway e hoverboard, statuendo che gli stessi non possono circolare se non conformi alle caratteristiche tecniche e costruttive e al di fuori dell’ambito territoriale di sperimentazione indicati tramite decreto del MIT. Negli atti preparatori viene precisato che fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale opera l’allegato 1 annesso al decreto del MIT 4 giugno 2019. La violazione viene sanzionata con la somma da 200 a 800 euro, mentre se il motore termico o elettrico presenta una potenza nominale superiore a 1 kilowatt, scatta la confisca del mezzo.

11. Norme già vigenti non oggetto di novella


La legge non tocca ulteriori profili della disciplina dei monopattini, indirettamente confermando le disposizioni già vigenti:

  • comma 75-sexies, dove si prevede che da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, ove le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per poter circolare su strada pubblica, devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, ambedue accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi;
  • comma 75-septies e comma 75-septies, secondo cui il conducente del monopattino deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del codice della strada) da mezz’ora dopo il tramonto e durante l’intero periodo dell’oscurità;
  • 75-octies secondo cui i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto quattordici anni di età;
  • 75-decies, che fa divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un ulteriore veicolo.

Avv. Biarella Laura

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