L’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo è applicabile ai reati permanenti? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: rapporto tra istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo e reati permanenti
La Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza di un condannato volta all’applicazione dell’istituto della fungibilità della pena di cui all’art. 657, cod. proc. pen. con riferimento al periodo di custodia cautelare patita senza titolo da costui scontato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché la contestazione del reato con formula aperta (“fino alla data odierna”) non conteneva alcuna precisa indicazione temporale.
In particolare, secondo il ricorrente, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale che ritiene che quando il reato permanente è iniziato prima della carcerazione senza titolo, ed è proseguito dopo la stessa, la detenzione senza titolo non può considerarsi sofferta dopo la commissione del reato ai sensi di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., pur tuttavia, occorre considerare che, con riferimento all’associazione a delinquere, la “commissione del reato” nel significato di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non può che essere riferita al momento in cui avviene la adesione del singolo alla consorteria, e quindi all’inizio della consumazione del reato; anche qualora si volesse distinguere tra momento perfezionativo e momento consumativo del reato associativo, bisognerebbe attribuire esclusiva rilevanza all’atto iniziale di adesione del singolo alla consorteria criminale, considerato anche che, per principio generale, qualora all’esito di tali accertamenti di fatto, rimangano dubbi sul tempo di commissione reato, essi debbono essere risolti in favore del reo. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui “l’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo” (Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 24/05/2017; conformi Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013; Sez. 1, n. 17829 del 10/04/2008; Sez. 1, n. 127 del 12/12/2006).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo è applicabile ai reati permanenti.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non si applica ai reati permanenti nel caso in cui la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo.
Tal che ne consegue, argomentando a contrario, che solo ove questa permanenza sia cessata prima codesta espiazione, è possibile applicare siffatto istituto.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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