L’ordinanza della Terza Sezione Civile della Cassazione depositata il 7 gennaio 2025 impone una revisione delle strategie difensive in materia di sinistri stradali, con particolare riferimento alla gestione delle eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita. Per una visione completa e approfondita della negoziazione assistita, abbiamo organizzato il corso “Il processo civile a un anno dalla Riforma Cartabia”.
Indice
1. La questione giuridica
Il caso sottoposto alla Suprema Corte, apparentemente semplice – una richiesta di risarcimento per i danni causati da un cinghiale su una strada provinciale – ha offerto l’occasione per un intervento chiarificatore sui limiti temporali entro cui è possibile eccepire il mancato svolgimento della negoziazione assistita obbligatoria.
2. Formazione in materia
Per una visione completa e approfondita di queste novità e del loro impatto, abbiamo organizzato il corso “Il processo civile a un anno dalla Riforma Cartabia”.
3. Il regime delle preclusioni processuali
Uno tra gli gli aspetti più innovativi della pronuncia riguarda il regime delle preclusioni processuali. La Corte ha infatti stabilito che, una volta esaurita la prima udienza del giudizio di primo grado senza che sia stata sollevata l’eccezione di improcedibilità, non è più possibile far valere tale vizio in appello, nemmeno sotto un diverso profilo giuridico. La Corte ha infatti chiarito che l’eccezione di improcedibilità, pur essendo rilevabile anche d’ufficio in quanto rispondente all’interesse generale alla deflazione del contenzioso, è soggetta a una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale: deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di prima istanza.
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4. Due ipotesi di negoziazione assistita
La Suprema Corte, nell’esaminare la questione, ha anzitutto rilevato come l’art. 3 del d.l. 132/2014 preveda due distinte ipotesi di obbligatorietà della negoziazione assistita: una correlata alla materia del contendere (risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti) senza limite di valore; l’altra individuata in rapporto alla tipologia di domanda e al valore della stessa (domande di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro).Nel caso specifico, la Corte ha censurato la sentenza d’appello che aveva ammesso la deduzione, per la prima volta in quella sede, dell’improcedibilità della domanda relativa al pagamento di somme inferiori a cinquantamila euro. Secondo i giudici di legittimità, una volta definitivamente fissato il thema decidendum sulla questione in primo grado (limitatamente alla sussistenza di una lite per danni da circolazione), era preclusa in appello la possibilità di dedurre l’altra fattispecie di domanda soggetta a negoziazione assistita.
5. Conclusioni
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi enunciati, con conseguente regolamentazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
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