Equo compenso: novità nel Correttivo al Codice dei Contratti pubblici

La novella legislativa operata dal correttivo al codice dei contratti pubblici si è incentrata su dieci temi sostanziali, tra i quali figura l’equo compenso.

La novella legislativa operata dal correttivo al codice dei contratti pubblici si è incentrata su dieci temi sostanziali ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici, tra i quali figura l’equo compenso. Al testo del Correttivo abbiamo dedicato l’articolo: Correttivo al Codice dei contratti pubblici: il testo in GU e il corso di formazione Il Decreto correttivo al Codice dei contratti (D.Lgs. 209/2024) – Le novità per stazioni appaltanti e operatori economici.

Indice

1. La modifica del Correttivo al Codice dei Contratti al divieto di prestazioni intellettuali gratuite


Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che contiene il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, all’articolo 8, rubricato “Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito”, aveva stabilito che nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. Inoltre, che (comma 2) le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione e che, salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso secondo le modalità previste dall’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater. La previsione di tale ultimo comma risulta dalla novella contenuta nell’art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, che reca “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. Più precisamente, detto articolo 1 ha statuito che all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità previste dall’articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater». La relazione illustrativa evidenzia, infatti, che la novella legislativa operata dal correttivo “si è incentrata su dieci temi sostanziali ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici”, e dove al n. 1 è stato appunto collocato l’equo compenso.

2. Equo compenso per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici


Inoltre, il correttivo è intervenuto in materia di predisposizione del documento di indirizzo della progettazione (DIP) da parte delle stazioni appaltanti, di verifica preventiva dell’interesse archeologico, di semplificazione della progettazione per alcune tipologie di contratti di lavori, di contenuti presenti nel progetto di fattibilità tecnico economica, di responsabilità del progettista in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, di costo “medio” del lavoro, di aggiornamento dei prezzari per i contratti di lavori, e di equo compenso per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici. Si è introdotto, tramite l’articolo 14 del correttivo, all’art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione) del Codice, tra gli altri commi, il 15-bis. Secondo la relazione illustrativa, per quanto riguarda tale nuovo comma 15-bis, il richiamo ivi contenuto ai principi sulla concorrenza e sull’equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del Codice, è finalizzato a chiarire che le disposizioni del Codice costituiscono diretta attuazione dei predetti principi e, conseguentemente, recano una disciplina speciale rispetto a quanto previsto dalla legge n. 49/2023, relativa alla disciplina generale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Nel dettaglio, il nuovo comma 15-bis stabilisce che i corrispettivi, determinati secondo le modalità previste nell’Allegato I.13 (modificato dal medesimo correttivo), sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara (in relazione ai contratti relativi all’affidamento di contratti di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, come previsto all’art. 108, comma 2, lettera b) del Codice) comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Alla luce di quanto statuito, quindi, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

  • in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall’art. 108, comma 5, consentendosi così di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso;
  • il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere invece assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, ma la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

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