Il giudice che ha adottato il provvedimento “de plano” può pronunciarsi sull’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 667, co. 4)
Indice
1. La questione: illegittimità del provvedimento
Il Tribunale di Roma, sezione specializzata misure di prevenzione, respingeva un’opposizione proposta avverso un decreto con cui il Tribunale aveva rigettato un’istanza volta ad ottenere il differimento dello sgombero di un immobile e sottoposto a sequestro nell’ambito di un procedimento di prevenzione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione l’interessato, per il tramite del suo difensore, che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli art. 40 co. 2 D.Igs. 159/2011 e 25 e 47 R.D. 267/1942 e 34 cod. proc. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, essendo stato il provvedimento impugnato emesso dalla medesima persona fisica che aveva funto da giudice delegato – prima – e da Presidente del collegio che aveva rigettato l’opposizione – poi, ciò avrebbe reso il decreto de quo radicalmente nullo per violazione degli artt. 6 CEDU e 34 cod. proc. pen., ovvero dell’art. 25 RD 267/1942 e, in generale, perché contrario al principio di diritto sancito dall’art. 6 CEDU ad un giudice terzo e imparziale. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in materia di esecuzione, il giudice che ha adottato il provvedimento “de plano” non è incompatibile a pronunciarsi sull’opposizione ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.[1] avverso il medesimo provvedimento (Sez. 1, Sentenza n. 18872 del 17/03/2016).
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3. Conclusioni: il giudice che ha adottato il provvedimento “de plano” può pronunciarsi sull’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il giudice che ha adottato il provvedimento “de plano” può pronunciarsi sull’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen..
Si afferma difatti una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo secondo il quale, in materia di esecuzione, il giudice che ha adottato il provvedimento “de plano” può pronunciarsi sull’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., avverso lo stesso provvedimento, senza incorrere in incompatibilità.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere che in questo caso ricorra una ipotesi di incompatibilità a giudicare (come è avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza”.
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