Traffico di stupefacenti – Scheda di Diritto

Il traffico di stupefacenti rappresenta una delle fattispecie di reato più complesse e articolate nel panorama penale italiano.

Redazione 14/01/25

Il traffico di stupefacenti rappresenta una delle fattispecie di reato più complesse e articolate nel panorama penale italiano. La normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. n. 309/1990, noto come Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Questo corpo normativo disciplina sia gli aspetti penali che amministrativi legati alla materia.

Indice

1. Definizione e normativa di riferimento


Il reato di traffico di stupefacenti è previsto dagli articoli 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990.

  • Art. 73: disciplina la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo pene diverse a seconda della gravità del fatto e della tipologia di sostanze coinvolte.
  • Art. 74: punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o partecipa ad associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

2. Elementi costitutivi del reato di traffico di stupefacenti


Per configurare il reato di traffico di stupefacenti, è necessario dimostrare:

  • La natura illecita dell’azione: produzione, vendita, distribuzione, trasporto, importazione o esportazione di sostanze stupefacenti senza le necessarie autorizzazioni.
  • La volontà e la consapevolezza: il dolo deve riguardare sia la condotta illecita che la conoscenza della natura stupefacente della sostanza.
  • Il superamento del limite dell’uso personale: la detenzione di stupefacenti per fini non personali rientra nella sfera del traffico illecito.

3. Traffico di lieve entità


L’art. 73, comma 5, introduce la fattispecie del traffico di lieve entità, applicabile quando le quantità e le modalità della condotta sono tali da far ritenere il fatto di minima offensività. La pena è significativamente ridotta rispetto alla fattispecie ordinaria, con reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro.

4. Associazione finalizzata al traffico illecito (art. 74)


L’art. 74 si applica nei casi in cui il traffico di stupefacenti sia organizzato e gestito da un’associazione. Gli elementi tipici di questa fattispecie includono:

  • Pluralità di persone: almeno tre soggetti coinvolti.
  • Scopo dell’associazione: realizzazione di una serie indeterminata di delitti legati al traffico di stupefacenti.
  • Stabilità del vincolo associativo: l’associazione deve essere caratterizzata da una struttura organizzativa durevole e non occasionale.

Le pene variano a seconda del ruolo svolto dai singoli membri: i promotori e gli organizzatori sono puniti più severamente rispetto ai semplici partecipanti.

5. Differenza tra uso personale e traffico


L’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 prevede una distinzione importante tra illeciti amministrativi (uso personale) e reati penali (traffico). Per stabilire se la detenzione è finalizzata all’uso personale, si valutano:

  • La quantità della sostanza detenuta (superamento dei limiti tabellari).
  • Le modalità di confezionamento e trasporto.
  • Altri elementi come la presenza di bilancini, denaro contante o contatti con acquirenti.

In caso di detenzione per uso personale, non si configura un reato, ma possono essere applicate sanzioni amministrative, come la sospensione della patente.

6. Aggravanti e attenuanti


La normativa prevede specifiche circostanze aggravanti, tra cui:

  • Il coinvolgimento di minori o l’uso di istituti scolastici per le attività illecite.
  • La transnazionalità del traffico.
  • L’uso di armi.

Sono previste anche attenuanti, come la collaborazione con le autorità (art. 73, comma 7), che può portare a una significativa riduzione della pena.

7. Giurisprudenza rilevante


La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito numerosi aspetti interpretativi. Tra i più rilevanti:

  • Stabile disponibilità: la disponibilità continuativa di sostanze per la cessione a terzi può integrare la partecipazione al reato associativo (Cass. pen., n. 22294/2024).
  • Uso personale: il superamento dei limiti tabellari non è di per sé sufficiente a escludere l’uso personale, ma deve essere valutato nel contesto complessivo (Cass. pen., n. 16352/2019).

8. Sanzioni


Le pene per il traffico di stupefacenti variano in base alla gravità del reato:

  • Reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro per il traffico ordinario (art. 73, comma 1).
  • Sanzioni più severe per l’associazione finalizzata al traffico (art. 74), con pene che possono arrivare a 30 anni di reclusione per i promotori.

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