Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) – Scheda di Diritto

La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è uno strumento per acquisire elementi tecnici o scientifici indispensabili per la decisione del giudice.

Redazione 15/01/25

La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è uno strumento processuale previsto dall’ordinamento giuridico italiano per acquisire elementi tecnici o scientifici indispensabili per la decisione del giudice. Di seguito, analizzeremo i principali aspetti della CTU, le modalità di nomina del consulente, i rapporti con le parti e il valore probatorio delle conclusioni del consulente.

Indice

1. Normativa di riferimento


La disciplina della consulenza tecnica d’ufficio trova fondamento negli articoli 61-64 del codice di procedura civile (c.p.c.), che regolano la figura del consulente tecnico e le modalità della sua attività. Il giudice, ai sensi dell’art. 61 c.p.c., può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici quando la controversia presenti questioni che richiedano specifiche competenze tecniche.

2. Nomina del consulente tecnico


La nomina del consulente tecnico è disposta dal giudice con un’ordinanza. Il consulente deve essere iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, istituito presso ogni tribunale. La scelta del consulente avviene tenendo conto delle specifiche competenze richieste dalla controversia.
Prima di assumere l’incarico, il consulente deve prestare giuramento, come previsto dall’art. 193 c.p.c., impegnandosi a svolgere l’incarico con fedeltà e diligenza.

3. Fasi della consulenza tecnica

  • Conferimento dell’incarico: il giudice formula i quesiti al consulente tecnico, indicandogli gli aspetti da esaminare. Le parti possono proporre osservazioni sui quesiti, che il giudice valuta al fine di garantire la completezza dell’incarico.
  • Espletamento della consulenza: il consulente tecnico d’ufficio procede all’analisi dei fatti e alle verifiche richieste, utilizzando strumenti tecnici e metodologie appropriate. Durante questa fase, le parti possono nominare propri consulenti tecnici di parte (CTP), che collaborano con il CTU e possono formulare osservazioni.
  • Redazione della relazione: il consulente redige una relazione scritta in cui risponde ai quesiti posti dal giudice. Tale relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dall’ordinanza del giudice.
  • Udienza di discussione: le parti possono esaminare la relazione e sollevare eventuali contestazioni. In caso di necessità, il consulente può essere chiamato a fornire chiarimenti in udienza.

4. Ruolo delle parti e dei consulenti di parte


Le parti hanno il diritto di partecipare attivamente alla consulenza tecnica, sia attraverso l’interlocuzione diretta con il consulente d’ufficio, sia tramite l’operato dei consulenti tecnici di parte. Questi ultimi, pur avendo un ruolo subordinato rispetto al CTU, svolgono una funzione di controllo e verifica delle conclusioni proposte.

5. Valore probatorio della CTU


Le conclusioni del consulente tecnico non vincolano il giudice, che resta libero di valutarle nell’ambito del suo potere discrezionale. Tuttavia, la CTU assume un ruolo determinante quando il giudice non possiede le competenze tecniche necessarie per decidere autonomamente.
La giurisprudenza ha ribadito che la consulenza tecnica costituisce un mero mezzo istruttorio, e non una prova a sé stante. È compito del giudice verificare la logicità, la coerenza e la fondatezza delle conclusioni tecniche.

6. Costi della consulenza


Le spese per l’espletamento della consulenza tecnica sono anticipate dalla parte che ha proposto l’istanza o, in caso di CTU disposta d’ufficio, dalla parte indicata dal giudice. In ogni caso, i costi vengono ripartiti definitivamente con la sentenza.

7. Profili critici e abusi


La CTU, pur essendo uno strumento indispensabile in molte controversie, può essere oggetto di abusi. L’uso improprio della consulenza per dilatare i tempi del processo o per scaricare sul consulente la responsabilità della decisione può compromettere l’efficienza e la giustizia del procedimento.

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