L’arresto non scatta per lo straniero irregolare che non esibisce i documenti di soggiorno

Redazione 29/04/11
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Secondo quanto stabilito dall’art. 6, co. 3, D.Lgs. 286/1998 (nel testo modificato dall’art. 1, co. 22, lett. h, L. 94/2009), lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad 1 anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.Con la sentenza n. 16453 del 27 aprile la Corte di Cassazione ha precisato che tale disposizione non si applica agli stranieri non-comunitari che vivono in Italia senza il permesso di soggiorno. La ratio della norma, infatti, è quella di perseguire il diffuso fenomeno dell’uso di documenti di soggiorno falsi o contraffatti; essa non è pertanto applicabile allo straniero irregolare che, in quanto irregolarmente presente nel territorio dello Stato, non può, per ciò stesso, essere titolare di permesso di soggiorno. Con la modifica normativa del 2009, pertanto, è intervenuta una modificazione legislativa che ha escluso dall’ambito della fattispecie incriminatrice la condotta dello straniero irregolare, con conseguente abolitio criminis per tali soggetti.La Corte ha anche precisato che la conclusione cui è giunta con riferimento alla mancata esibizione del permesso di soggiorno da parte di stranieri irregolari, non li esime dai vincoli connessi al dovere di farsi identificare, a richiesta anche di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; trova, infatti, generalizzata applicazione la previsione del successivo comma 4 dell’art. 6 D.Lgs. 286/1998 in virtù del quale tutti gli stranieri, siano essi in posizione regolare o meno, possono essere sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici qualora vi sia motivo di dubitare della loro identità personale.

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