Tutela in sede civile per le azioni risarcitorie conseguenti all’annullamento di atti favorevoli

Redazione 05/05/11

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenze nn. 6594 e 6596 del 23 marzo 2011, hanno affrontato il delicato tema della risarcibilità delle posizioni soggettive riconosciute dalla pubblica amministrazione mediante l’adozione di un provvedimento favorevole, successivamente annullato. La Suprema Corte si è pronunciata, in particolare, sul caso di un proprietario di un suolo ritenuto edificabile dalla pubblica amministrazione e, di conseguenza, oggetto di concessione edilizia (sent. 6594) e dell’aggiudicatario di un appalto (sent. 6596), che, dopo aver ottenuto un provvedimento amministrativo favorevole e aver fatto affidamento sulla sua legittimità, sia stato successivamente privato del diritto acquisito a seguito dell’annullamento del suddetto provvedimento.

Le Sezioni Unite affermano che la tutela risarcitoria è qualificabile quale forma di tutela dell’interesse ingiustamente leso dall’esercizio del potere amministrativo: pertanto, la legittima privazione del diritto conseguente ad un provvedimento illegittimamente favorevole, non consentendo la tutela demolitoria, non consentirebbe neppure l’azione risarcitoria ad essa conseguenziale dinanzi al giudice amministrativo.

Dunque, l’unica tutela invocabile sarebbe così quella risarcitoria fondata sull’affidamento, relativa a un danno che prescinde da valutazioni sull’esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento il cui contenuto certamente non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, atteso che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare nell’esercizio dell’attività amministrativa principi generali di comportamento quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza.

Tale tutela, quindi, non sarebbe riconducibile alla sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, che, invece, è ordinata ad apprestare tutela contro l’agire della pubblica amministrazione, manifestazione di poteri pubblici, quale si è concretato nei confronti della parte, che in conseguenza del modo in cui il potere è stato esercitato ha visto illegittimamente impedita la realizzazione del proprio interesse sostanziale o la sua fruizione, senza potersi estendere alle ipotesi in cui parte ricorrente non lamenta l’esercizio illegittimo del potere, che ha comportato il sacrificio del sotteso interesse sostanziale, ma la colpa che connota un comportamento consistito per contro nella emissione di atti favorevoli, poi ritirati per pronunzia giudiziale o in autotutela, atti che hanno creato affidamento nella loro legittimità ed orientato una corrispondente successiva condotta pratica, poi dovuta arrestare.

In conclusione, quando il danno è generato per aver creato un affidamento nella legittimità degli atti amministrativi, manca un collegamento diretto o indiretto con un potere dell’amministrazione e la lesione lamentata è riferita a un diritto soggettivo. Su queste basi non scatta la giurisdizione del giudice amministrativo per l’azione risarcitoria: la giurisdizione spetta al giudice ordinario. (Biancamaria Consales)

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