Legittimo il sequestro all’azienda dei brevetti di cui è titolare il manager indagato per bancarotta fraudolenta

Redazione 12/05/11
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Lo ha stabilito la sentenza n. 18028 della Cassazione (prima sezione penale) depositata il 9 maggio 2011.

I giudici di legittimità, col provvedimento in parola, hanno respinto il ricorso di una società il cui manager era indagato, avente ad oggetto il decreto di sequestro preventivo di una serie di brevetti; il sequestro all’azienda dei brevetti di cui è titolare l’indagato, spiegano, per aver ceduto i diritti di sfruttamento, è legittimo anche quanto per le ricerche vengono utilizzate le risorse economiche della società.

Nelle motivazioni, i giudici hanno sottolineato che «una volta che è stato plausibilmente assodato che l’amministratore unico, proprietario pressoché esclusivo delle quote della società a responsabilità limitata ha realizzato le invenzioni durante la sua permanenza nella società e con le risorse di questa: o le invenzioni vanno ricondotte al soggetto che ha agito in veste appunto di amministratore, e il ruolo di immedesimazione organica con la società comporta che già la registrazione a suo nome privato da questa effettuata integra di per sé una forma di sottrazione di valori; oppure non resta che ricollegare l’invenzione all’esercizio di una attività lavorativa parasubordinata contemporaneamente esercitata da quello stesso soggetto e non incompatibile in astratto con la carica di amministratore, e la sottrazione dei diritti di sfruttamento che spettavano all’azienda a mente delle norme richiamate, rappresenta, in quanto realizzata avvalendosi del doppio ruolo, comunque una distrazione di attività.»

Per distrazione, a questi fini, la Corte mostra di intendere le ipotesi in cui l’agente, cedendo i diritti di sfruttamento dei brevetti, cagiona uno squilibrio tra attività e passività capace di mettere in pericolo le ragioni dei creditori della società. Tali atti dispositivi, pur seguendo formalmente schemi consentiti dalle leggi civili, hanno tuttavia rilevanza sul piano penale laddove il soggetto agente ha posto in essere un’attività negoziale sostanzialmente fraudolenta, che ha determinato il suddetto squilibrio. (Lucia Nacciarone)

Redazione

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