Scioglimento del consiglio comunale, la relazione prefettizia non è atto riservato

Redazione 06/06/11

La relazione prefettizia di proposta di scioglimento del consiglio comunale non è atto riservato, bensì accessibile. Nella sentenza 30 maggio 2011, n. 3248, il Consiglio di Stato richiama l’art. 143, co. 9, D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) come novellato dall’art. 1, L. 94/2009, nel punto in cui prevede che:

a) il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

b) al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’Interno e la relazione del Prefetto salvo che il Consiglio dei Ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

Di qui si desume che sia stato posto un principio di ordine generale in ordine alla accessibilità della relazione prefettizia, che, non solo non è atto riservato, né oggetto del divieto di divulgazione, ma addirittura deve essere integralmente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, quale atto endoprocedimentale necessario e facente corpo con il decreto di scioglimento unitamente alla proposta del Ministro.

Ai fini della legittimità di un eventuale diniego in ordine alla sua accessibilità, deve essere lo stesso Consiglio dei Ministri, con apposito regolamento a disporne la riservatezza in casi ritenuti strettamente necessari. Conseguentemente, in difetto di esplicita e specifica menzione della natura riservata della informativa prefettizia da parte del Governo, i giudici di palazzo Spada qualificano come illegittimo il diniego espresso merito ad una istanza ostensiva di un ex Sindaco, tendente ad ottenere copia della relazione prefettizia in ordine allo scioglimento del Consiglio comunale per la ritenuta sussistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata. (Lilla Laperuta)

Redazione

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