Concorso di colpa: no alla presunzione automatica

Redazione 09/06/11

La Corte di cassazione, nella epocale sentenza del 7 giugno 2011, n. 12408, oltre ad aver elevato a parametro nazionale le tabelle milanesi per il risarcimento del danno biologico, ha affermato un importante principio in tema di incidenti stradali, stabilendo che una volta accertata la piena responsabilità di un veicolo non è corretto presumere il concorso di colpa dell’altro conducente che non riesca a provare di essere completamente esente da responsabilità.

Secondo la Suprema corte, infatti, «il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei due conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto».

Con tale motivazione la Cassazione ha bocciato la ricostruzione della Corte d’appello territoriale che aveva attribuito comunque il 25% della responsabilità alla vittima dell’incidente stradale per il solo fatto che non era riuscita a provare in giudizio che il suo comportamento fu pienamente conforme alle norme di circolazione stradale e comunque di prudenza. (Biancamaria Consales)

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