Legittima Difesa: cosa cambia se notturna o/e domiciliare?

Redazione 11/05/17

Lo scorso 4 maggio 2017, la Camera ha approvato una proposta di legge modificativa della norma in vigore (l. 13/02/2006, n. 59), ora rimessa alla volontà legislativa del Senato. Si tratta in particolare della tanto discussa legge relativa alla legittima difesa, e gli articoli coinvolti nel potenziale aggiornamento sono il 52 e il 59 del codice penale.

Al fine di poter comprendere la portata di quella che potrebbe risultare in futuro la nuova disposizione in materia di legittima difesa, è bene riflettere sulle ratio degli articoli incisi.

Legittima Difesa Domiciliare: come cambierà?

L’articolo 59 c.p. recita: “Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo
”.

In particolare, suddetta disposizione prevede che venga escluda la punibilità dell’agente solo nel caso in cui sussistano circostanze attenuanti o scriminanti, e sempre che non esista colpa in capo allo stesso. In questo caso, infatti, qualora la condotta tenuta dall’agente integri una fattispecie penale punibile se colposa, lo stesso ne risponderà.

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Difesa dall’aggressione: quando è legittima?

L’altra norma coinvolta nella nuova proposta della Camera è quella contenuta all’articolo 52 c.p., che ai commi 2 e 3 recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”

Si tratta della c.d. legittima difesa domiciliare, introdotta nel 2006, in virtù della quale opera una presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa per la legittima difesa che avvenga all’interno della privata dimora o di locali commerciali.

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Legittima Difesa Notturna: problemi

La proposta dei giorni scorsi pervenuta dal PD, ora sottoposta al Senato, ha ad oggetto l’aggiunta all’articolo 59 c.p. di una presunzione di assenza di colpa, dunque di punibilità, in tutti i casi in cui la condotta difensiva sia attribuibile ad un errore causato dagrave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione”. Inoltre, l’aggiunta all’art. 52 c.p. di una presunzione di legittimità della difesa che sia stata data in risposta ad un’aggressione “commessa in tempo di notte ovvero reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o sulle cose o minaccia o con inganno”.

Oltre alla discussione scatenatasi sul piano lessicale, attorno alla congiunzione ovvero, davvero problematica appare la mancanza di disciplina sul piano probatorio-processuale del grave turbamento psichico. Ci si chiede infatti come il giudice potrà distinguere tra un errore determinato da colpa ovvero da turbamento psichico, e come si graduerà la gravità del turbamento. Infine, come si rinverrà un collegamento causale tra turbamento ed errore?

Altro profilo censurabile della novella proposta è quello rappresentato dalla frazione temporale inserita nella norma, quella notturna. Introdurre una presunzione che limiti la discrezionale valutazione del caso concreto da parte del giudice, è in contrasto con la ratio dell’art. 52 c.p., che ha finora voluto rimettere la stessa ad un bilanciamento degli interessi in gioco. Diversamente, suddetta valutazione sarebbe sottratta al giudice, senza contare che opererebbe una presunzione di impunibilità sul solo presupposto del luogo e dell’ora in cui un’aggressione si manifesti, e a prescindere dall’entità della reazione difensiva.

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Sabina Grossi

Redazione

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