Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 9 giugno 2011, n. 23122) si sono pronunciate in merito alla sorte della decisione che definisce il procedimento pronunciata dal giudice ricusato prima che la dichiarazione di ricusazione sia giudicata inammissibile o infondata dall’organo competente.
Al riguardo i giudici di legittimità hanno stabilito alcuni fondamentali principi.
Innanzitutto, la decisione è da ritenersi viziata da nullità assoluta nel caso in cui la ricusazione sia accolta, indipendentemente dalla circostanza che essa sia intervenuta in pendenza della procedura incidentale di ricusazione o dopo il suo accoglimento.
In secondo luogo la stessa decisione, assunta dal giudice nei cui confronti è stata proposta ricusazione in violazione del divieto di cui all’art. 37, co. 2, del codice di procedura penale, conserva invece la sua efficacia se la ricusazione è stata dichiarata inammissibile o infondata dall’organo competente ex art. 40 c.p.p.
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