Corte costituzionale: cade la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per gli indagati del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga

Redazione 26/07/11
Scarica PDF Stampa

Con la sentenza n. 231 del 22 luglio 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 275, co. 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non fa salva la possibilità di applicare altre misure cautelari, diverse dalla custodia cautelare in carcere, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del D.P.R. 309/1990.

Il reato cui fa riferimento la norma è l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, che, ad avviso dei giudici della Consulta, è da ritenere meno grave, sotto il profilo della adozione delle misure cautelari, dell’associazione di stampo mafioso, la sola per la quale debba essere ordinata la custodia cautelare in carcere in luogo di misure meno afflittive.

Entrambe le tipologie di condotta, si legge nella sentenza, «si connotano per un’adesione permanente a un sodalizio criminoso fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice (…)». Anche l’associazione finalizzata al traffico di droga presuppone «uno stabile vincolo di appartenenza del soggetto a un sodalizio criminoso, ma non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo viceversa sufficiente una qualunque organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di mezzi economici, benché semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune».

Si ricorda che l’art. 275, co. 3, c.p.p., aveva già subito due precedenti censure ad opera dalla Corte costituzionale: con la sentenza n. 265/2010 era stata dichiarata inadeguata la misura della custodia cautelare per i reati a sfondo sessuale, con la sentenza n. 164/2011 la stessa cosa era avvenuta per il reato di omicidio volontario. Ora anche il traffico di droga si aggiunge a questi reati per i quali è stata legittimata l’adozione di misure cautelari meno gravi. (Lucia Nacciarone)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento