Detenzione domiciliare provvisoria e principi costituzionali: Ordinanza Corte Costituzionale N. 255 dell’1.7.05

sentenza 07/07/05

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ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

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– Giovanni ***********

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– Romano VACCARELLA

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– Franco GALLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit? costituzionale dell?art. 47-ter, comma
1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull?ordinamento
penitenziario e sull?esecuzione delle misure privative e limitative
della libert?), introdotto dall?art. 4 della legge 27 maggio 1998, n.
165 (Modifiche all?articolo 656 del codice di procedura penale ed alla
legge 26 luglio 1975, n. 354), promosso con ordinanza dell?8 aprile 2004
dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria sull?istanza proposta da
M. I., iscritta al n. 688 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell?anno 2004.

Visto l?atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il Giudice relatore
Giovanni ***********.

Ritenuto che con l?ordinanza in epigrafe, emessa nell?ambito di un
procedimento ?per differimento provvisorio dell?esecuzione della pena ex
art. 684? del codice di procedura penale, il Magistrato di sorveglianza
di Alessandria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della
Costituzione, questione di legittimit? costituzionale dell?art. 47-ter,
comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull?ordinamento penitenziario e sull?esecuzione delle misure privative
e limitative della libert?), introdotto dall?art. 4 della legge 27
maggio 1998, n. 165 (Modifiche all?articolo 656 del codice di procedura
penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354), ?nella parte in cui non
consente l?applicazione provvisoria della detenzione domiciliare? nel
caso ?di condannato con pena residua superiore ai quattro anni?;

che il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciarsi
sull?istanza con la quale un detenuto ? condannato in via definitiva con
pena detentiva residua superiore a quattro anni ? ha chiesto
l?applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ai sensi del
combinato disposto dei commi 1-ter e 1-quater dell?art. 47-ter della
legge n. 354 del 1975;

che l?interessato risulterebbe affetto da patologie, non adeguatamente
trattabili in istituto penitenziario, atte ad integrare la condizione di
?grave infermit? fisica? che in base al numero 2 dell?art. 147 del
codice penale legittima il rinvio facoltativo dell?esecuzione della pena;

che non ricorrerebbe, tuttavia, il requisito previsto dall?ultimo comma
dello stesso art. 147 ? ossia l?insussistenza del concreto pericolo di
commissione di delitti ? avendo l?istante commesso numerosi delitti di
particolare gravit? ed essendo egli ?gravemente recidivo? dopo
l?ottenimento di benefici penitenziari e l?irrogazione di misure di
sicurezza: con la conseguenza che la pura e semplice rimessione in
libert? si tradurrebbe in un rischio ?per l?interessato e la collettivit??;

che il pericolo di recidiva costituirebbe, peraltro, una situazione di
fatto, da accertare in correlazione al ?regime sanzionatorio?
concretamente applicato;

che, nella specie, la pericolosit? sociale del soggetto ? incompatibile
con la mera scarcerazione ? risulterebbe viceversa compatibile con la
misura della detenzione domiciliare, che implica controlli, supporti e
presidi sanzionatori dotati di efficacia deterrente, ivi compresa la
possibilit? di arresto immediato per evasione;

che sussisterebbe, per altro verso, il ?periculum in mora?, stanti le
condizioni di salute dell?interessato ed il ?cospicuo tempo di attesa?
(non meno di un mese) necessario per la trattazione del procedimento
davanti al tribunale di sorveglianza, competente a disporre la misura;

che l?istanza dell?interessato risulterebbe dunque fondata in punto di
fatto: ma al suo accoglimento osterebbe la previsione del comma 1-quater
dell?art. 47-ter della legge n. 354 del 1975, che consente
l?applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, da parte del
magistrato di sorveglianza, unicamente nei casi di cui ai commi 1 e
1-bis dello stesso articolo: escludendo cos? ? alla stregua di una
pacifica lettura ? l?ipotesi di cui al comma 1-ter (rinvio obbligatorio
o facoltativo dell?esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 146 e 147
cod. pen.), che viene in considerazione nella specie;

che tale assetto normativo si porrebbe tuttavia in contrasto con gli
artt. 3, 27 e 32 Cost., sotto plurimi profili;

che, in primo luogo, infatti, la norma denunciata impedirebbe
irragionevolmente di adottare in via urgente l?unica misura ?
terapeutica e sanzionatoria ? idonea a tutelare il diritto ad una pena
umana, il diritto alla salute del condannato e la sicurezza dei cittadini;

che, in secondo luogo, essa equiparerebbe irragionevolmente situazioni
diverse, quanto ai valori costituzionali in gioco: quella del condannato
la cui pericolosit? sociale ? compatibile con la detenzione domiciliare,
e quella del detenuto al quale tale misura non potrebbe essere concessa,
neppure in via definitiva, a causa di una pericolosit? del tutto
incompatibile con forme di trattamento esterne;

che, in terzo luogo, nel caso di persona che versi nelle pi? gravi
condizioni di salute le quali, in base all?art. 146 cod. pen.,
giustificano il rinvio obbligatorio dell?esecuzione della pena ?
situazione, questa, non direttamente rilevante nel procedimento a quo,
ma concernente comunque ?identici profili? ? la norma impugnata
equiparerebbe irragionevolmente, nella fase provvisoria, il condannato
socialmente pericoloso a quello non socialmente pericoloso: impedendo di
applicare al primo l?unica misura idonea (la detenzione domiciliare), e
circoscrivendo la scelta alle due alternative ? entrambe
?costituzionalmente dubbie? ? della scarcerazione pura e semplice (che
priverebbe il condannato dei supporti necessari alla sua rieducazione e
la collettivit? della tutela contro le sue aggressioni) o del
mantenimento della carcerazione (che lederebbe la salute del condannato
ed i ?principi di ? umanit??);

che, d?altra parte, la disciplina censurata non potrebbe essere
giustificata sulla base di una ipotetica necessit?, valutata dal
legislatore, dell?intervento del giudice collegiale in rapporto alle
fattispecie di cui al comma 1-ter dell?art. 47-ter della legge n. 354
del 1975, in quanto concernenti le pene pi? elevate, con correlata
maggiore pericolosit? del condannato;

che la scarcerazione di autori di gravissimi delitti, e per pene della
stessa durata, pu? essere difatti disposta anche dal giudice
monocratico, ad esempio per effetto del combinato disposto degli artt.
146 cod. pen. e 684 cod. proc. pen.;

che, in tali casi, viene dunque consentita al giudice monocratico
l?adozione in via urgente di un provvedimento di liberazione pura e
semplice del condannato, mentre gli ? irragionevolmente preclusa
l?applicazione provvisoria della detenzione domiciliare;

che ? intervenuto nel giudizio di costituzionalit? il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall?Avvocatura generale
dello Stato, la quale ha eccepito, in via preliminare, l?inammissibilit?
della questione per difetto di rilevanza;

che, al riguardo, la difesa erariale osserva come, alla luce della
giurisprudenza di legittimit?, la disposizione del comma 1-ter dell?art.
47-ter della legge n. 354 del 1975 ? in forza della quale, quando
potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo
dell?esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., il
tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al
comma 1 dello stesso art. 47-ter, pu? applicare la detenzione
domiciliare ? opera esclusivamente ove ricorrano i presupposti per il
rinvio dell?esecuzione stabiliti dal codice penale: donde l?irrilevanza
della questione nel caso concreto, in cui si discute di un condannato
che versa bens? nelle condizioni di salute previste dall?art. 147, primo
comma, numero 2, cod. pen. ai fini del rinvio facoltativo; ma che non
pu? comunque beneficiare di quest?ultimo in virt? dell?ultimo comma
dello stesso articolo, in quanto socialmente pericoloso;

che, nel merito, ad avviso dell?Avvocatura dello Stato, la questione
sarebbe comunque infondata: la scelta di limitare la facolt? di
concedere provvisoriamente la detenzione domiciliare ai casi descritti
dai commi 1 e 1-bis dell?art. 47-ter dell?ordinamento penitenziario ?
escludendola per la diversa ipotesi cui al comma 1-ter ? rientrerebbe
nella discrezionalit? del legislatore, dato che l?ipotesi esclusa non
concreterebbe un vero e proprio caso di espiazione della pena nella
forma della detenzione domiciliare, ma una particolare modalit? di
differimento dell?esecuzione della pena (differimento con detenzione
domiciliare).

Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimit?
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost., dell?art.
47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui
non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via
provvisoria la misura della detenzione domiciliare ? oltre che nei casi
indicati dai commi 1 e 1-bis ? anche in quello contemplato dal comma
1-ter dello stesso art. 47-ter, vale a dire quando potrebbe essere
disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della
pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen.: ipotesi nella quale la
predetta misura pu? essere adottata dal tribunale di sorveglianza anche
se la pena che il condannato deve espiare supera il limite previsto dal
citato comma 1 dell?art. 47-ter (quattro anni di reclusione, anche come
residuo di maggior pena);

che l?eccezione di inammissibilit? della questione per difetto di
rilevanza, sollevata dall?Avvocatura dello Stato, non ? fondata;

che appare infatti condivisibile l?assunto del giudice a quo, stando al
quale il requisito cui il quarto comma dell?art. 147 cod. pen. subordina
il rinvio facoltativo dell?esecuzione della pena (ipotesi che viene in
considerazione nella specie) ? ossia l?insussistenza del ?concreto
pericolo della commissione di delitti? ? va valutato con riferimento al
regime della cui applicazione si discute;

che, in tale ottica, la circostanza che la pericolosit? del condannato
risulti ? per affermazione dello stesso giudice rimettente ?
incompatibile, nel caso concreto, con la liberazione pura e semplice,
non esclude che possa essere comunque disposta la misura della
detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354
del 1975, ove tale misura ? per i suoi contenuti, i controlli che ad
essa accedono ed il regime sanzionatorio che presidia l?inosservanza
delle relative prescrizioni ? appaia viceversa idonea ad arginare
l?anzidetta pericolosit?: in tal caso, difatti, rispetto
all?applicazione della detenzione domiciliare, il ?concreto pericolo di
commissione di delitti? dovrebbe ritenersi assente;

che, in effetti, l?introduzione ? a seguito della novellazione
dell?ordinamento penitenziario operata dalla legge n. 165 del 1998 ? di
una nuova ipotesi di detenzione domiciliare, concepita come alternativa
rispetto al differimento dell?esecuzione della pena, si giustifica anche
e soprattutto nella prospettiva di creare uno strumento intermedio e pi?
duttile tra il mantenimento della detenzione in carcere e la piena
liberazione del condannato (conseguente al rinvio): permettendo cos? di
tener conto della eventuale pericolosit? sociale residua di quest?ultimo
e della connessa necessit? di contemperamento delle istanze di tutela
del condannato medesimo con quelle di salvaguardia della sicurezza pubblica;

che, nel merito, peraltro, la scelta di riservare l?applicazione della
misura de qua al solo giudice collegiale (il tribunale di sorveglianza,
che comprende anche esperti non togati, ai sensi dell?art. 70 della
legge n. 354 del 1975), escludendo ?anticipazioni? in via urgente da
parte del giudice monocratico (magistrato di sorveglianza) ? scelta che
evidentemente evoca le garanzie di maggior ponderazione assicurate dalla
decisione del collegio ? rientra nell?ambito dell?ampia discrezionalit?
spettante al legislatore nella disciplina degli istituti processuali:
discrezionalit? che ? al di l? di ogni possibile valutazione di merito,
estranea al sindacato di costituzionalit? ? non pu? ritenersi
esercitata, nel frangente, in modo manifestamente irrazionale ed
arbitrario, anche in una cornice di sistema;

che per quanto attiene, in particolare, alla coerenza interna della
disciplina della detenzione domiciliare, appare difatti agevole
rinvenire la ratio del differente trattamento dell?ipotesi di cui al
comma 1-ter dell?art. 47-ter rispetto a quelle di cui ai commi 1 e 1-bis
? per le quali l?applicazione provvisoria ad opera del magistrato di
sorveglianza ? viceversa ammessa ? nella circostanza che la prima
fattispecie prescinde, a differenza delle seconde, da ogni limite di
pena; con conseguente idoneit? ad operare anche in rapporto ad autori di
reati di estrema gravit? (ivi compreso l?ergastolano), che debbano
ancora espiare l?intera pena loro inflitta o gran parte di essa;

che sul piano, poi, della coerenza generale del sistema, la circostanza
che, in base all?art. 684, comma 2, cod. proc. pen., il magistrato di
sorveglianza possa ordinare in via provvisoria il differimento
dell?esecuzione della pena o la liberazione del condannato detenuto,
allorch? abbia fondato motivo di ritenere sussistenti i presupposti di
cui agli artt. 146 e 147 cod. pen., non si traduce ? contrariamente a
quanto mostra di ritenere il giudice a quo ? in un elemento di
contraddizione, tale da rendere assolutamente ingiustificabile la
negazione al giudice monocratico ? in presenza dei medesimi presupposti
ed a parit? di pena da espiare ? del potere di applicare
provvisoriamente la detenzione domiciliare, che pure pu? essere
considerata un quid minus rispetto alla sottrazione ?secca?
all?esecuzione della pena;

che, con particolare riferimento all?ipotesi del rinvio facoltativo ?
l?unica che viene in rilievo nel giudizio a quo (con conseguente
inconferenza delle censure del rimettente focalizzate sulla distinta
ipotesi del rinvio obbligatorio) ? l?assetto normativo censurato
riflette, infatti, il diverso grado di pericolosit? sociale del condannato;

che mentre, cio?, in situazione di pericolosit? sociale assente ? tale,
dunque, da permettere la liberazione pura e semplice del condannato,
alla luce dell?art. 147, quarto comma, cod. pen. ? il legislatore ha
consentito l?intervento, in via provvisoria, del giudice monocratico; in
presenza, invece, di un residuo margine di pericolosit? sociale ?
preclusivo di detta liberazione ? il legislatore ha inteso riservare in
via esclusiva la concessione della detenzione domiciliare al giudice
collegiale;

che, in sostanza, dunque, sono due gli indici che, cementandosi tra
loro, giustificano ? rendendola non palesemente irrazionale ? la riserva
al collegio di ogni decisione, nell?ipotesi de qua: ossia il livello
della pena e la residua pericolosit? sociale del condannato;

che quanto, poi, agli ulteriori parametri della rieducazione del
condannato, del divieto di pene contrarie al senso di umanit? (art. 27
Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.), deve ribadirsi che,
nella specie, si discute di ipotesi di rinvio facoltativo della
esecuzione della pena, che presuppongono condizioni di salute del
condannato non a tal segno inconciliabili con la detenzione carceraria
da escludere ? com??, invece, per le ipotesi di rinvio obbligatorio ?
ogni possibile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela
della collettivit?: tanto ? vero che ? alla stregua di una previsione la
cui legittimit? costituzionale non ? posta in discussione dal giudice a
quo ? ove la pericolosit? sociale del condannato risultasse
incompatibile, non solo con la liberazione pura e semplice, ma anche con
la detenzione domiciliare, l?esecuzione della pena nelle forme ordinarie
dovrebbe comunque essere attuata o proseguita;

che, per completezza, va aggiunto che alle esigenze pi? urgenti del
condannato nel limitato periodo ?interinale? rispetto alla decisione del
tribunale di sorveglianza potrebbe eventualmente sopperirsi, nei congrui
casi, tramite lo strumento generale del ricovero in ospedali civili o in
altri luoghi esterni di cura, previsto dall?art. 11, secondo comma,
della legge n. 354 del 1975: provvedimento per il quale ? competente il
magistrato di sorveglianza;

che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimit?
costituzionale dell?art. 47-ter, comma 1-quater, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull?ordinamento penitenziario e sull?esecuzione
delle misure privative e limitative della libert?), introdotto dall?art.
4 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all?articolo 656 del
codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, dal
Magistrato di sorveglianza di Alessandria con l?ordinanza indicata in
epigrafe.

Cos? deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 20 giugno 2005.

***********************, Presidente

Giovanni ***********, Redattore

Depositata in Cancelleria l’1 luglio 2005.

sentenza

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