Nella giornata di ieri è stata approvata in prima lettura dalla Camera la proposta di legge presentata dai deputati Vietti e Rao (C. 2984-A) contenente la modifica all’art. 13 (comma 2) D.Lgs. 160/2006, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio; il provvedimento passa ora all’esame del Senato. La novità, rispetto alla versione precedente, è la soppressione della parola «requirenti», in maniera tale che il limite attuale previsto per i magistrati ordinari al termine del tirocinio sia circoscritto unicamente allo svolgimento delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’obiettivo evidenziato dal relatore è quello di contribuire a colmare l’ormai cronico vuoto riscontrato negli organici della magistratura o, comunque, a distribuire in maniera più razionale le risorse umane a disposizione, senza pregiudizio per il corretto esercizio di alcune delle funzioni «monocratiche», che potrebbero essere nuovamente assegnate anche a magistrati di «prima nomina».
In particolare, il testo modificato prevede che i magistrati ordinari al termine del tirocinio non potranno essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Contestualmente si provvede all’abrogazione del precedente art. 9bis concernente l’assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio. (Lilla Laperuta)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento