Annullato sequestro del gioco 7 D’ORO

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Dopo le censure avanzate ad AAMS? da diversi ?Tribunali,? sia amministrativi ?che penali, anche il Tribunale di ?Ferrara ha emesso un’importante sentenza d’assoluzione, ?riferita ad un ?sequestro di un apparecchio della tipologia 7/a dell’art. 110 ?TULPS, ?smentendo clamorosamente le affermazioni nel verbale del sequestro ?della PG effettuato sulle scarne motivazioni, addotte e adottate con ?molto ?ritardo, dall’amministrazione che ha portato all’inserimento del ?gioco, ?denominato 7 D’Oro ( della nota ditta partenopea ), fra gli ?elenchi ?pubblicati da AAMS delle schede di gioco che non sono state ?autorizzate.

Visto il notevole numero d’apparecchi circolanti del ?modello di gioco ?menzionato e il folto numero di ditte di gestione ?interessate e stante il ?fatto che stanno pervenendo ai gestori l’avvio ?del procedimento per il ?ritiro del nulla osta per la messa in ?esercizio, dell’apparecchio 7 D’Oro, ?si rendono pubbliche le ?motivazioni di assoluzione del provvedimento del ?Tribunale del Riesame ?di Ferrara, avvenuta il 30 giugno 2005. ?????

Veniamo ai fatti e al ?sequestro eseguito dopo un controllo effettuato dalla ?Guardia di ?Finanza di Ferrara in un locale della citt? estense dove ha ?accertato ?e controllato apparecchi da gioco comma 6 e comma 7/a e 7/c, tutti ?muniti di regolare D.I.A. sostitutiva della licenza. ??
I militari ?operanti hanno per? posto attenzione solo sull’apparecchio da ?gioco ?denominato ?"7 D’ORO" e del quale sono state accertate le seguenti ?regolarit?: ?

? 1.. Presenza dei nulla osta di distribuzione e messa ?in esercizio, ? 2.. controllo del numero identificativo e ?corrispondenza con quanto ?indicato nei nulla osta. ?
Per quanto ?concerne l’apparecchio riferito al comma 7/a? e alle sue ?caratteristiche peculiari, sono stati effettuati i seguenti riscontri: ?

? 1.. Attivazione con la moneta metallica,
? 2.. assenza di monitor,
? 3.. costo massimo di attivazione o della partita 0,50 euro, inferiore ?al ?massimo di 1 euro previsto,
? 4.. premi erogabili macchina erano di ?piccola oggettistica,
? 5.. erogazione dei premi direttamente dalla ?macchina,
? 6.. verifica del valore del premio massimo non superiore a ?20 volte il ?costo della partita, presenza di orologi, portachiavi e ?braccialetti ( ?verifica del costo degli oggetti ricavabile delle ?fatture di acquisto),
? 7.. il gioco ? munito di scheda esplicativa ?descrivente il funzionamento. ?
Sono state supposte le seguenti ?irregolarit?: ?

L’apparecchio in questione denominato "7 D’ORO" munito ?di nulla osta di ?distribuzione ?dell’Ispettorato Compartimentale di ?Napoli e del nulla osta per la messa in ?esercizio rilasciato ?dell’Ispettorato Compartimentale di Bologna, dopo alcune prove degli ?agenti ?operanti si evidenzia quanto segue: ?

? 1.. il gioco funziona ?con monete da 0,50 euro,
? 2.. il gioco simula il funzionamento di una ?slot machine, ove non vi sono ?rulli ma display, si ha diritto ad ?effettuare varie giocate in relazione all’andamento ?della partita ?(max. 10),
? 3.. lo scopo del gioco ? quello di realizzare combinazioni ?vincenti che ?consentano l’erogazione del premio, ?

4.. le combinazioni si ottengono per mezzo dei numeri che compaiono sul rullo centrale,?
5.. premendo un tasto il rullo inizia a girare (non pu? in alcun caso essere fermato dal giocatore), il numero uscito viene posizionato su uno dei
5 display e dive cercare di ottenere il maggior numero di 7 punti,
? 6..? in relazione alle vincite vengono erogati premi di tre categorie diverse:
??? a.. Categoria A?? 3 x 7 = portachiavi,
??? b.. Categoria B?? 4 x 7 = orologi,
??? c.. Categoria C? 5 x 7 = braccialetti.

CONSIDERAZIONI

Dall’esame effettuato si evince che la componente abilit? del gioco ? secondaria rispetto a quella aleatoria poich? le scelte del giocatore dipendono interamente dalla sequenza di numeri che viene generata durante i vari lanci del rullo sulla cui corsa, come si ? gi? detto, il giocatore non pu? intervenire in alcun modo.

Inoltre si aggiunga che comunque? il codice di funzionamento del rullo ? ignoto al giocatore che quindi non ha la possibilit? di influenzare, con la propria abilit? il funzionamento della macchina.

Per quanto sopra si ritiene che il gioco descritto non sia rispondente alle
caratteristiche normative dettate dall’art.110 TULPS comma 7 lett.a.


Per le motivazioni sopra elencate l’apparecchio descritto viene sottoposto a sequestro ai sensi dell’art. 354 c.p.p. in quanto corpo di reato…omissis…

A causa del sequestro dell’apparecchio caratterizzato, secondo l’accusa, dal prevalere
dell’aspetto aleatorio e di violare il 110 Tulps e 718 c., dopo la convalida da parte del P.M. di turno si ? disposto di presentare istanza di riesame da parte del proprietario al Tribunale di Ferrara, competente per territorio, con tempi purtroppo un p? dilatati.

Il Tribunale del Riesame, con l’ordinanza del 30 giugno 2005 ha annullato il sequestro.

Alla base del provvedimento il Tribunale ha ritenuto le argomentazioni svolte dalla difesa meritevoli di essere accolte e in particolare sul concetto d’abilit? e strategia del giocatore nettamente in contrasto anche con le motivazioni addotte dalla PG.

Il Collegio giudicante si ? addentrato nella valutazione della dinamica del gioco cosi motivando l’assoluzione:

omissis…..

La ipotizzata illiceit? dell’apparecchio appare – cos? come contestato nell’imputazione formulata dal PM con riferimento all’art. 110 TULPS e all’art. 718 c.p.- formata sulla ritenuta finalit? di lucro (……….) e sulla ritenuta componente quasi interamente aleatoria.

Tale ultimo assunto – che appare assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dalla difesa – non si ritiene condivisibile.

Il gioco consiste nel tentare di raggiungere il punteggio 7 nelle cinque caselle poste a disposizione del giocatore e da lui liberamente scelte: facendo girare la ruota (ogni partita consente 10 lanci attivati dal giocatore mediante pulsante) esca un numero da 1 a 6 e il giocatore lo colloca in una delle cinque caselle, eventualmente sommando pi? risultati.

Le vincite vengono erogate quando si ottengono 3 o pi? 7 nelle cinque caselle di gioco.

Tale modalit? di gioco, pure se la ruota non pu? essere bloccata dal giocatore come ? stato evidenziato dalla PG, ma detta modalit? appare illogica poich? porterebbe alla vincita certa per ogni giocata eliminando il divertimento, prevede un rilevante contributo di abilit? e strategia da parte del giocatore , dovendo egli esercitare la dovuta attenzione per collocare nel punto migliore il numero uscito e potendo egli scegliere se sommare i numeri usciti sulla ruota ovvero collocarli nelle caselle ancora libere.

La percentuale di detto contributo di ?abilit? e strategia, se pur di ?difficile quantificazione, si reputa ?preponderante e tale da escludere che ?la macchina possa essere ?qualificata come gioco avente meccanismo di vincita ?o perdita "quasi ?interamente aleatorio". ?

Diversamente argomentando, qualsiasi gioco ?di carte, nel quale la distribuzione ? aleatoria, dovrebbe essere ?ritenuto "quasi interamente aleatorio" poich? il primo elemento ? del ?tutto incontrollabile da parte del giocatore e dunque perde rilievo il ?successivo momento strategico e di abilit? che dipende dal giocatore. ?

In conclusione, difettando il fumus del reato con riferimento alla ?qualifica ?di "gioco d’azzardo" per effetto del meccanismo della ?vincita o perdita interamente o quasi interamente aleatoria, il ?provvedimento impugnato va annullato con conseguente restituzione di ?quanto in sequestro all’avente diritto. ?

La sentenza, teste ?menzionata, smentisce le verifiche tecniche eseguite da ?parte ?dell’Amministrazione, dalle quali sarebbe emersa la non conformit? ?dell’apparecchio, difficile giustificare, documentare e supportare "a ?posteriori", ed anche con documenti tecnici di scarso valore, le ?dedotte non ?conformit? e quindi anche per inserire il gioco nella famosa lista nera. ?

STRALCIO DI PARTE DEI MOTIVI ADDOTTI DALLA DIFESA ?E DAL CONSULENTE E ACCOLTI ?FACENDOLI PROPRI DAL COLLEGIO GIUDICANTE ?

In particolare ? necessario chiarire, per gli apparecchi del comma 7 ?/a, se il concetto di "abilit? del giocatore" non ? assolutamente ?incompatibile con meccanismi tecnici ed elettronici che in qualche ?modo graduano la difficolt? ?del gioco, condizionando o limitando ?l’alea ( o casualit?) in determinati ?passaggi, allo scopo di renderlo ?pi? interessante per i giocatori pi? abili ?e al tempo stesso, di ?garantire il giusto profitto o remunerazione che non ?possono essere ?esclusi per colui che gestisce e installa nei pubblici ?esercizi ( bar ?o sale giochi) l’apparecchio da gioco. ?

Come ? possibile affermare ?che l’apparecchio ? illecito solo per il fatto che il giocatore non ?possa fermare la ruota che mostra di volta in volta i numeri da ?posizionare nelle caselle "mani" ? affermazione assolutamente non ?vera. ?

Cosa e che valore avrebbe installare un apparecchio il cui ?risultato ? sempre certo e a favore del giocatore? ?

Premesso che ?l’espressione della propria abilit? fisica, mentale o strategica nel ?gioco cautelato la si esprime cercando di posizionare correttamente i ?numeri che nei 10 tentativi vengono forniti, perch? qual’ora il ?giocatore poco abile o distratto? aggiungesse un ipotetico numero ad esempio un 4 in una casella in cui sia gi? posizionato un 6, la somma supererebbe il valore massimo di sette e come si dice in gergo sballerebbe" ?ovvero farebbe terminare anticipatamente il gioco. ?

Per ?maggior chiarezza ricordo che per "abilit?" deve intendersi come la "capacit? funzionale a compiti determinati ": essa, quindi, ? una ?semplice caratteristica di idoneit? applicativa generica ed ?elementare. ?

Nel mondo dei computer e dei suoi video giochi, oltre ?che abilit? fisica, intesa nel modo classico, emergono altre forme ?evolute di abilit? mentale e ?strategica che fanno interagire il ?giocatore con la macchina. ?

L’abilit? nei giochi a premio ?
E’ chiaro ?che il concetto di "abilit?" impiegato nel campo dei giochi automatici ?e semiautomatici da trattenimento, non ch? in quelli a premio, deve ?essere inteso in maniera sicuramente diversa dal significato che comunemente si attribuisce a detta parola. ??Infatti se venisse intesa come "la capacit? di un soggetto di vincere con matematica certezza ?sulla macchina", allora non sarebbero neanche nati i ?giochi in senso ?generale e tanto meno i videogiochi. ?

Ecco quindi che l’abilit? ?richiesta al giocatore per tentare di vincere nel gioco ? ?nell’esprimere le proprie capacit? mentali durante tutto il tempo che ?si intrattiene di fronte all’apparecchio.
Chiaramente non bisogna ?dimenticare che nella programmazione del gioco i ?costruttori valutano ?anche l’elemento del profitto con la sua duplice finalit? di rifondere ?i costi, spese di gestione e consentire un equo guadagno, ci? non pu? ?essere considerato illegale.

Bernardi Eugenio

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