Il Tar Campania, sez. II, nella sentenza n. 4935 del 26 ottobre scorso ha rilevato come, nell’ambito del procedimento di repressione degli abusi edilizi e di demolizione, l’amministrazione sia sempre tenuta a motivare sulla base della specifica istruttoria espletata, e degli elementi acquisiti, l’adozione dell’atto repressivo. Ciò anche se la natura vincolata dell’attività di repressione degli abusi non richiede una diffusa specificazione delle ragioni giuridiche poste a base del provvedimento. Ad avviso del Collegio, infatti, è sempre necessaria ed imprescindibile almeno quella che viene definita come argomentazione ovvero giustificazione del provvedimento, che descriva la natura e consistenza dell’abuso, e la tipologia di violazione contestata. Nella fattispecie oggetto di controversia, invece, il provvedimento di diniego impugnato non esterna in maniera compiuta e puntuale le ragioni per cui l’Amministrazione abbia ritenuto di sanzionare il manufatto del ricorrente; in particolare il relativo provvedimento finale non esplicita alcun concreto riferimento allo stato dei luoghi né alcuna valutazione sulla specifica tipologia dell’opera.
Ne è derivata l’illegittimità del provvedimento di demolizione per difetto di motivazione. (Lilla Laperuta).
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