La responsabilit? amministrativa per danno erariale ? come ? noto ? ? stata profondamente incisa dalla riforma normativa del 1994? a seguito della entrata in vigore della Legge 20 e successivamente dalle modifiche apportate dalla L. n. 639/1996. Detta riforma deve essere, peraltro, necessariamente inquadrata anche nel solco della L. n. 241/1990 in considerazione del mutato assetto dei rapporti? fra Stato e cittadino che in quest? ultimo ha individuato il fulcro? della comunit? amministrata attribuendogli maggiori diritti e garanzie a tutela rispetto all? agire pubblico. E la recente L. n. 15/2005 sulla azione amministrativa ha comportato ulteriori problematiche di rilievo.
E, naturalmente, essa si colloca anche nell? ambito concettuale di estensione della area del danno risarcibile e della atipicit? dell? illecito da cui sono scaturite? molteplici tipologie di nocumento e di responsabilit? .
A ci? aggiungasi l? importanza? di tutta la disciplina normativa riformatrice in materia di delitti contro
E giova sempre rammentare che la riforma del 1994 fu anche determinata dalle plurime vicende penali? di Tangentopoli potendosi ben istituire un parallelo storico fra
Per l? altrettanto, un ruolo notevolissimo ha assolto la giurisprudenza civile ed erariale su portata, limiti e principii sottesi alla riforma del 1994. Proprio l? ampliarsi delle ipotesi di danno ( esistenziale, biologico, estetico, da perdita di chance, ambientale e via dicendo ) ha? esplicato effetti sulla sistematica delle responsabilit?.
Premesso che il riferimento normativo costituzionale ? rinvenibile nell? art. 97 Cost. che non d? definizione alcuna della nozione di ?pubblica amministrazione?, ma peraltro individua i caratteri generali? a cui deve ispirarsi? l? azione amministrativa? mediante la previsione di una riserva di legge? al? Legislatore che? va utilizzata al solo scopo? di creare una amministrazione che si ispiri a criteri democratici ?partecipativi dei cittadini alla gestione della cosa pubblica ( artt. 3 e 51 comma 2? Cost. ), occorre evidenziare che la disposizione costituzionale? pu? sostanziarsi? soltanto con una ripartizione? funzionale di competenze? fra i pubblici uffici, con l? applicazione non meramente teorica del principio delle ?tre effe? ( efficienza, efficacia ed economicit? propri del controllo di gestione e sulla gestione ), con la sempre maggiore responsabilizzazione? dei funzionari e soprattutto degli apicali delle P.A..
Non casualmente.
In siffatto contesto anche
E le regole di buona amministrazione? e di sana gestione finanziaria connesse alle ? tre effe? succitate implicano anche? l? applicazione del principio di imparzialit? di cui sempre all? art. 97 Cost. inteso quale contemperamento fra interessi privati ed interesse pubblico.
Ne consegue che dalla moltiplicazione delle fattispecie di danno ad opera anche della giurisprudenza di merito e civile, inevitabilmente la stessa responsabilit????? amministrativa???? ne????? ?????? stata????????? incisa ( paradigmatiche la responsabilit? dirigenziale nonch? il danno da mobbing ).?
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