Con la sentenza n. 24406 del 21 novembre 2011 le Sezioni Unite della Cassazione hanno sancito che l’ente pubblico ha l’obbligo di attivarsi per la tutela di un diritto altrui e che, nel caso di inerzia, laddove via siano danni, risponde di questi.
Il caso riguardava l’esondazione di un canale comunale che aveva provocato danni rilevanti ad un cantiere edilizio privato.
In primo grado i giudici avevano applicato l’art. 1227 del codice civile (concorso di colpa del danneggiato) ripartendo quindi la responsabilità.
Ma in appello la colpa era stata ravvisata integralmente in capo al Comune e la decisione è stata resa definitiva dai giudici di legittimità
Nella sentenza infatti si legge che «l’obbligo giuridico di impedire l’evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui».
Il fondamento della responsabilità omissiva è l’art. 40 capoverso del codice penale che prevede, appunto, che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Il Comune aveva sostenuto che le opere di contenimento delle esondazioni dovessero essere poste a carico dell’impresa costruttrice, ma la Corte di legittimità ha stabilito che invece fosse l’ente pubblico l’unico destinatario degli obblighi.
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