Con ordinanza del 9 dicembre 2011, n. 26466, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato avverso una sentenza con cui veniva disposta la compensazione delle spese tra le parti, pur essendo stati rigettati gli appelli nei confronti della ricorrente e dichiarata cessata la materia del contendere.
In particolare, la ricorrente, rilevato che la compensazione delle spese da lei sopportate era stata motivata da motivi di opportunità e dalla inesistenza di posizioni di netto contrasto, ne lamentava l’ingiustizia in linea sia con i più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, sia con i principi costituzionali del giusto processo.
La Suprema Corte ha ribadito la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione, per cui la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l’evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.
Dunque, non è sufficiente che la decisione di compensazione delle spese del giudizio sia giustificata da generici motivi di opportunità e di equità. (Biancamaria Consales)
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