Dopo una discussione che si ? protratta per mesi sulla opportunit? di concedere o meno un indulto, il Parlamento ha introdotto con la legge 1? agosto 2003, n. 207 l?istituto della ?Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni?[1].
Poich? non esisteva in Parlamento la maggioranza prevista dall?art. 79 della Costituzione per l?adozione di un provvedimento di indulto in senso proprio (art. 174 c.p.)[2], si ? optato per un provvedimento adottabile con maggioranza semplice.
Tale istituto ? stato definito dai giornali ?indultino?.
Esso comporta la sospensione nei confronti del condannato, che ha scontato almeno la met? della pena detentiva, della parte residua della pena nel limite di due anni[3].
La sospensione condizionata della pena pu? essere richiesta per una pena gi? comminata alla data di entrata in vigore della legge n. 207/03, ci? a prescindere dall?eventuale inizio della sua esecuzione.
Al riguardo ? opportuno rilevare che la sospensione condizionata della pena potr? eventualmente essere richiesta anche da chi deve scontare una pena molto lunga quando saranno maturate tutte le condizioni per la sua concessione. Di conseguenza, per quanto si sia trattato di un provvedimento una tantum, la sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva manifester? i suoi effetti anche in un futuro abbastanza lontano.
L?istanza ? presentata dall?interessato o dal suo difensore al magistrato di sorveglianza. Questi, svolta la necessaria istruttoria, provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che ? comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell?art. 127 c.p.p. Avverso l?ordinanza il difensore, l?interessato ed il pubblico ministero possono proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza (art. 69 bis, commi 1 e 3, O.P.).
La sospensione condizionata pu? essere concessa una sola volta.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 47 O.P. (affidamento in prova al servizio sociale).
Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, ?, altres?, disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione ? stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l’espatrio.
Dell’applicazione della misura in esame ? data immediata comunicazione all’autorit? di polizia competente, che vigila sull’osservanza delle prescrizioni imposte e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51 bis O.P. (sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libert?) e 51 ter O.P. (sospensione cautelativa delle misure alternative).
Trascorso il termine di cinque anni dall?applicazione della sospensione condizionata la pena si estingue.
Qualora, poi, chi ha usufruito della misura non ottemperi, senza giustificato motivo, alle prescrizioni imposte o commetta, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, la sospensione dell’esecuzione della pena pu? essere revocata.
Il Tribunale di Sorveglianza provvede sulla revoca della misura adottando il procedimento di sorveglianza.
In caso di revoca il Tribunale di Sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell’esecuzione della pena.
Il legislatore ha, per?, previsto che la sospensione non si applichi in determinati casi, ossia:
a) quando la pena ? conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p. nonch? dall’articolo 4 bis O.P.;
b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 c.p.;
c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’art. 14 bis O.P., salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’art. 14 ter O.P.;
d) quando la persona condannata ? stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;
e) quando vi sia stata rinuncia dell’interessato;
f) nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Nel corso di un procedimento avanti al Tribunale di Sorveglianza di Venezia ? stata sollevata, quindi, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimit? costituzionale dell?articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 1? agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non consente la concessione del c.d. "indultino" ai condannati che siano stati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
La questione di legittimit? costituzionale era stata rilevata dal giudice a quo, osservando che la citata norma determina una irragionevole disparit? di trattamento fra il condannato che, perch? ?meritevole? era stato ammesso a misure alternative alla detenzione e il condannato che ? o perch? ?immeritevole? o perch? non versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta ? non era stato ammesso al godimento di tali misure. In effetti il primo non pu? godere del beneficio della sospensione condizionata?della pena residua, mentre il secondo ottiene prima la sospensione della pena, e poi, se non commette entro cinque anni delitti non colposi per i quali riporti una condanna non inferiore a sei mesi di detenzione, l?estinzione della pena stessa.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 15 luglio 2005, n. 278, ha accolto la richiamata prospettazione ed ha dichiarato l?illegittimit? costituzionale dell?articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 1? agosto 2003, n. 207.
La Consulta, infatti, pur sottolineando la sussistenza di una potest? discrezionale del legislatore nello stabilire in vario modo i benefici da concedere ai condannati, ha evidenziato il carattere non assoluto di tale discrezionalit?, che incontra il limite della non manifesta irragionevolezza.
Nel caso di specie, ha rilevato la Corte, il suddetto limite risulta violato dal momento che l?ammissione o meno a misure alternative alla detenzione non pu? rappresentare il criterio per stabilire a chi possa essere riconosciuto l?indultino, soprattutto in considerazione del fatto che a goderne sono esclusivamente i condannati giudicati non meritevoli di misure alternative.
Naturalmente, alla luce della importante sentenza della Consulta, non solo la sospensione pronunciata dal giudice in favore di un condannato ammesso ad una misura alternativa determiner? la chiusura del caso per numerosi affidati e detenuti semiliberi, ma proporr? anche la questione se debba o meno elaborarsi comunque una relazione conclusiva sulla porzione di affidamento o altro che sia stata seguita dal Centro di Servizio Sociale[4].
In tal senso, il carattere instabile di tale condizione di condannato in sospensione consiglia, a parere dello scrivente, di elaborare comunque una relazione conclusiva sulla porzione di misura alternativa che sia stata seguita dal Centro di Servizio Sociale. La relazione potr? essere, infatti, inserita nel fascicolo del condannato, che sar? poi archiviato, ed essere utilizzata nel caso di successiva presa in carico[5].
[1] Cfr. C. BRUNETTI ? M. ZICCONE, Manuale di Diritto Penitenziario,
[2] L?indulto in senso proprio ? un provvedimento di carattere generale, espressione di un potere di clemenza, che condona in tutto o in parte la pena, oppure la commuta in pena di specie diversa, ma dello stesso genere.
[3] La pena ? determinata ai sensi dell’art. 663 c.p.p. decurtata della parte di pena per la quale ? stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54 O.P.
[4] V. in proposito la circolare D.A.P. prot. n. 279360-2005, datata 04.08.05, della Direzione Generale dell?Esecuzione Penale Esterna; cfr. anche C. BRUNETTI, Pedagogia penitenziaria, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005.
[5] V. anche il sito internet ?Diritto & Civilt??, presente alla pagina web: www.dirittopenitenziario.net.
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