Se il diritto privato ed i suoi strumenti sono entrati a far parte, a pieno titolo, dello strumentario operativo della P.A., la libertà delle forme e dei comportamenti ed i correlati principi civilistici di correttezza e diligenza nell’esecuzione dei con

Lazzini Sonia 20/10/05

L’amministrazione svolge attivit? amministrativa non solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall’ordinamento, persegue le proprie finalit? istituzionali mediante un’attivit? disciplinata in tutto od in parte dal diritto privato

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La? sentenza numero 1712 dell? 8 luglio 2005 della CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA merita di essere segnalata per tutta una serie di interessanti principi in essa contenuti.

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Prima di tutto la seguente affermazione:

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>Da qui non solo l’affermazione della giurisdizione contabile anche nei confronti di soggetti formalmente privati o agenti con strumenti privatistici in ambito imprenditoriale, purch? sottoposti all’influenza pubblica, ma la necessit? di una rivisitazione del criterio di imputazione della responsabilit? che non pu? pi? essere ancorata rigidamente a parametri di natura formale/procedimentale, ma deve necessariamente spaziare verso tutti quei comportamenti anche solo materiali ma giuridicamente rilevanti posti in essere da soggetti titolari di una funzione pubblica, che in qualche modo intervengano a condizionare l’esito dell’attivit? della P.A., a prescindere dalla circostanza, ormai del tutto marginale, che l’intervento sia formalmente previsto o meno dall’ordinamento nell’ambito di una struttura procedimentalizzata.>

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Nell?emarginata sentenza, in tema di responsabilit? amministrativa di un collegio dei revisori dei conti di un Comune, viene inoltre affermato che:

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<Proprio per la gi? esaminata osmosi ed armonizzazione tra gli strumenti, le strutture ed i principi di diritto privato e quelli di diritto pubblico, sia stato gi? affermato che i revisori di organismi pubblici sono tenuti ad osservare non solo le disposizioni del codice civile, ma anche la disciplina pubblicistica.

Infatti, Non deve essere trascurato come lo stesso legislatore, nel disciplinare i compiti degli organi di revisione degli enti locali abbia, in pi? occasioni, quasi pedissequamente riprodotto le stesse disposizioni dettate per i collegi delle societ? private>

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Relativamente al problema della legittimit? da parte del Comune del rimborso delle spese legali sostenute dai propri collaboratori, merita di essere segnalata la seguente affermazione:

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< E non sussiste dubbio alcuno in giurisprudenza che sia conforme alla tutela del pubblico interesse il principio di ammettere il rimborso delle spese legali solo in caso di assoluzione con formula piena, in quanto l’estinzione del procedimento penale, a cui ? stato sottoposto l’amministratore o il pubblico dipendente, per intervenuta prescrizione, manca del requisito essenziale della verifica dell’assenza del dolo o della colpa grave e non d?, quindi, diritto ad alcuna restituzione>

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per quanto concerne la responsabilit? amministrativa degli organi politici, non bisogna trascurare che:

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< Non pare revocabile in dubbio, infatti, che un organo politico come il consiglio comunale, nel quale sono presenti in varia misura e rappresentanza soggetti della societ? civile non sempre adeguamenti attrezzati sul piano amministrativo, laddove nello svolgimento della propria funzione politico-amministrativa faccia affidamento, per decisioni di una qualche complessit? tecnica (come quella qui in esame) ai pareri espressi dai funzionari rappresentanti della struttura burocratica dell’ente, ci? faccia a pieno titolo ed in assoluta coerenza con l’ ?id quod plerumque accidit?, secondo cui ciascun soggetto diritto dell’ordinamento quando deve assumere delle decisioni che comportino valutazioni complesse di natura tecnica od amministrativa, fa ricorso e si affida alla professionalit? di un esperto.

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Semmai sarebbe vero il contrario, come pi? volte affermato dalla stessa giurisprudenza contabile, e cio? che il dolo o la colpa grave, in questi casi, pu? scattare laddove l’organo politico si discosti dal parere espresso dagli organi tecnici, specialmente se ci? avviene senza alcuna plausibile ed articolata motivazione>

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In conclusione, gli unici colpevoli di aver rimborsato le spese legali non dovute sono risultati:

< Sia il responsabile del parere di regolarit? tecnica (che riguarda gli aspetti formali e giuridico sostanziali dell’atto) sia quello del parere di regolarit? contabile (che il citato art. 58, comma 4, lettera a), del regolamento sull’ordinamento degli uffici del comune? stabilisce che riguardi anche ?la legalit? della spesa? e, quindi, non solo gli aspetti puramente contabili e finanziari ma anche quelli di legittimit?) avrebbero dovuto rilevare, per il bagaglio professionale posseduto, l’assoluta illiceit? della proposta di deliberazione, ed indirizzare il Consiglio verso una determinazione negativa.

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In non avere approfondito adeguatamente la questione e l’avere con estrema leggerezza ritenuto pienamente assolutoria una sentenza che, invece, era tutt’altro, costituisce una cosciente violazione dei doveri d’ufficio sanzionabile a titolo di responsabilit? amministrativa>

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Il giudice comunque utilizza la facolt? di avvalersi del potere riduttivo ed infatti:

< Ritiene tuttavia il collegio che, avendo pur sempre concorso i consiglieri comunali, sia pure in assenza di dolo o colpa grave, alla causazione del danno, la quota effettiva da porre a carico di dei due responsabili, debba essere limitata al 25% del danno, con vincolo di solidariet?.>

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A cura di Sonia LAZZINI

  • allegata sentenza (pdf 56 kb)

Lazzini Sonia

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