Mercato del lavoro, pubblicate le regole per la trasmissione telematica dei dati relativi alle procedure di selezione

Redazione 04/01/12

di Lilla Laperuta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 è stato pubblicato il D.M. 13 ottobre 2011 dove vengono definiti gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle informazioni e dei dati relativi alle procedure di selezione e di avviamento da parte dei soggetti obbligati a Cliclavoro. Ciò al fine di favorire la maggiore efficienza del mercato del lavoro e assicurare l’uniformità e la tempestività delle comunicazioni sul territorio nazionale.

La trasmissione telematica dei dati in parola dovrà avvenire, stante la lettera del provvedimento citato, in ossequio al valore della trasparenza, così come configurata dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 150/2009 (decreto Brunetta) ovvero come accessibilità totale: iniziano a diventare tangibili, dunque, i primi segnali del così tanto auspicato passaggio dall’open government all’open data, la disponibilità cioè dei dati di interesse generale allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. I cittadini devono avere la possibilità di conoscere non solo cosa fa la pubblica amministrazione ma soprattutto come agisce, e quindi con quali criteri, con quali risorse, con quali costi e con quali risultati. Da qui l’esigenza della accessibilità – attraverso lo strumento della pubblicazione on line – ai dati relativi alle procedure di selezione e di avviamento da parte dei soggetti pubblici.

Nel decreto ministeriale viene inoltre chiarito che:

a) per “Cliclavoro” s’intende la borsa continua nazionale del lavoro di cui all’art. 2 D.Lgs. 276/2003;

b) i “soggetti obbligati” vanno identificati nelle amministrazioni pubbliche elencate all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 oltre che nelle società pubbliche di cui all’art. 18 D.L. 112/2008;

c) le “procedure di selezione e avviamento” sono le procedure comparative previste dall’art. 7, comma 6-bis, D.Lgs. 165/2001, svolte per l’attribuzione di incarichi di collaborazione, di natura occasionale e coordinata e continuativa. Ad esse si aggiungono, in base agli articoli 35 e 36 del citato decreto legislativo, le procedure selettive e di avviamento per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato e con contratti di formazione e lavoro, le altre procedure previste dalla legge per la costituzione di rapporti di lavoro di tipo flessibile (tra cui la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio) ed, infine, le richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

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